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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25945/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.E. che ha: revocato alcuni decreti penali per abolitio criminis in relazione all'art.2 c.1-bis D.L. n.463/1983 per importi annui inferiori a 10.000 euro; rideterminato la pena per un decreto; dichiarato inammissibile un'istanza e rigettato altre richieste di revoca. Il ricorrente deduceva (i) violazione del divieto di svolgere accertamenti istruttori d'ufficio e acquisizione di informazioni INPS fuori dal contraddittorio (art.606 lett. b) c.p.p. e art.673 c.p.p.), (ii) errore di diritto nella valutazione della sussistenza dell'abolitio criminis in relazione all'aggregazione annuale degli omessi versamenti (art.2 c.1-bis e principio Sezioni Unite), con particolare riferimento alle annualità 2008-2009, e (iii) violazione del contraddittorio ex art.666 comma 5 c.p.p. per l'uso di prove non preventivamente assunte nel contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo (errore nella valutazione del superamento della soglia di punibilita' e carenza motivazionale sul calcolo delle annualita') che assorbe la terza doglianza; ha invece ritenuto infondato il primo motivo relativo all'acquisizione di documenti dall'INPS, riconoscendo al G.E. i poteri istruttori ex art.666 comma 5 c.p.p. L'ordinanza impugnata e' stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al G.E.: questi dovra' fissare nuova udienza in contraddittorio, chiarire quali decreti penali si riferiscono a quali annualita' e come sia stato calcolato il superamento della soglia di 10.000 euro, applicando i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (periodo 16 gennaio-16 dicembre, aggregazione delle omissioni anche se prescritte, natura di reato unitario a consumazione prolungata). Il Procuratore generale aveva chiesto analoga soluzione (annullamento con rinvio).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (attuativo legge 67/2014), art.3 comma 6

    Ha modificato il previgente art.2 c.1-bis d.l. n.463/1983 introducendo la distinzione sanzionatoria: rilevanza penale solo per omessi versamenti superiori a 10.000 euro annui; per importi inferiori e' prevista sanzione amministrativa.

  • art.2 comma 1-bis D.L. n.463/1983 (conv. L. n.638/1983)

    Norma incriminatrice la cui incidenza penale e' stata parzialmente soppressa dalla riforma: il reato sussiste se l'omesso versamento eccede 10.000 euro annui; sotto tale soglia opera la sanzione amministrativa.

  • art.606 c.p.p. comma 1 lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per censurare errori di diritto nella decisione impugnata.

  • art.673 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo in ordine ai limiti del giudice dell'esecuzione e agli effetti delle richieste di revoca; citata nella doglianza sul divieto di attivare poteri istruttori del G.E. oltre il perimetro del provvedimento impugnato.

  • art.666 comma 5 c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per l'esame della domanda di revoca; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di documenti dall'INPS ai fini della verifica della soglia, purché segua successiva udienza in contraddittorio e motivazione.

  • Sezioni Unite, sent. n.10424 del 18/01/2018 (Del Fabro)

    L'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilita', deve essere individuato con riferimento alle mensilita' di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso

    Principio guida per il calcolo della soglia: le omissioni devono essere aggregate nel periodo 16/1-16/12; il reato e' unitario e a consumazione prolungata; omissioni successive al superamento della soglia contribuiscono ad aggravare il reato e non generano reati autonomi; devono essere considerate anche omissioni estinte per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando una riforma penale introduce una soglia di punibilita' (es. 10.000 euro), occorre verificare l'eventuale abolitio criminis in modo specifico per ciascuna annualita' e per ciascun decreto penale, e non in modo generico.
  • Per stabilire se la soglia e' superata bisogna aggregare tutte le omissioni relative al periodo di riferimento 16 gennaio - 16 dicembre e considerare anche omissioni estinte per prescrizione.
  • Il reato di omesso versamento delle ritenute, dopo la riforma, va interpretato come reato unitario a consumazione prolungata: le omissioni successive al superamento della soglia fanno parte del medesimo reato e amplificano il disvalore, senza dar luogo a autonomi reati mensili.
  • Il giudice dell'esecuzione puo' esercitare poteri istruttori (art.666 c.p.p.) e acquisire documentazione utile per verificare la soglia, ma deve poi svolgere una udienza nel contraddittorio delle parti e motivare chiaramente il calcolo e l'assegnazione delle annualita'.
  • Se la motivazione non indica quali provvedimenti/decreti riguardano quali annualita' e come e' stato effettuato il calcolo degli importi, la Cassazione annulla e rinvia per colmare le lacune motivazionali.

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