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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensiva: del provvedimento prot. n. 4695 reso in data 11.03.26, a firma del Responsabile del Settore Ambiente, SUAP e Innovazione, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tute-late ad insegna “Deli Coast” con sede in Amalfi in Piazza dei Dogi 2, avviata con scia prot. n. 1928 del 02.02.2026, nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti; ove occorra della nota istruttoria prot. n. 2479 del 09.02.26 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.​

Giustizia amministrativa202600530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, adottato nell’ambito della SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale adottato ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, con il quale era stata vietata la prosecuzione dell’attività e contestualmente negata la SCIA e la SCA relative a lavori riguardanti un esercizio di somministrazione. Il Comune aveva contestato: l’inefficacia della SCA, asseritamente presentata tardivamente; l’assenza dell’antibagno, ritenuto obbligatorio dal regolamento comunale di igiene e sanità; la mancata comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro prevista dall’art. 65, comma 3, d.lgs. 81/2008 per l’uso di locali sotterranei o semisotterranei, ritenendo che il piano interrato fosse funzionale all’attività lavorativa. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 6, d.P.R. 380/2001, 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990, 65, commi 2 e 3, d.lgs. 81/2008 e dell’art. 57 del regolamento comunale, nonché difetto e carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità, illogicità manifesta e contrasto con precedenti provvedimenti amministrativi. In particolare, ha sostenuto di avere realizzato pannelli divisori idonei a creare l’antibagno, di avere prodotto la documentazione necessaria e di non utilizzare il locale seminterrato per l’esercizio dell’attività, ma soltanto in funzione accessoria; ha inoltre documentato di avere già trasmesso la comunicazione all’INL in occasione della precedente SCIA di avvio dell’attività.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato, con consolidamento degli effetti della SCIA presentata il 2 febbraio 2026. Quanto all’antibagno, il TAR ha rilevato che la società aveva comunicato l’esecuzione di pannelli divisori per conformarsi alle prescrizioni comunali e aveva prodotto una relazione tecnica, ma il Comune si era limitato a richiamare genericamente l’art. 57 del regolamento comunale senza esaminare le controdeduzioni e le opere eseguite. È stato quindi ravvisato difetto di istruttoria e violazione dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, poiché l’amministrazione non aveva valutato la soluzione tecnica prospettata né indicato eventuali misure alternative di conformazione, pur trattandosi di attività potenzialmente regolarizzabile. Quanto al locale seminterrato, il Collegio ha escluso che il Comune avesse esercitato una competenza sostanziale propria dell’INL, poiché il rilievo era stato formulato come verifica della mancanza della comunicazione prevista dall’art. 65, comma 3, d.lgs. 81/2008. Tuttavia, nel merito, la contestazione è stata ritenuta illegittima: la comunicazione non risultava specificamente necessaria per la SCIA in esame, che non riguardava l’avvio dell’attività né modifiche relative al seminterrato; la comunicazione era inoltre già stata trasmessa in occasione della precedente SCIA di avvio e né il Comune, né l’ASL, né l’INL avevano allora sollevato obiezioni. Il Comune aveva quindi erroneamente attribuito rilevanza alle opere del piano interrato senza un’effettiva valutazione delle circostanze rappresentate dalla società. La mancata costituzione del Comune non è stata considerata confessione, ma ha reso non controverse le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

    Quando l’attività può essere resa conforme mediante misure correttive, l’amministrazione deve valutare le soluzioni di conformazione prospettate dal privato oppure indicare le misure necessarie, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni; non può vietare direttamente la prosecuzione senza un’istruttoria effettiva sulla regolarizzabilità.

  • art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990

    La disciplina dei poteri amministrativi sulla SCIA richiede una valutazione concreta e istruita dei presupposti dell’attività e delle eventuali possibilità di conformazione.

  • art. 24, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione all’efficacia della segnalazione certificata di agibilità, ma il provvedimento comunale è stato annullato per non avere adeguatamente valutato le allegazioni e la documentazione della società.

  • art. 57 del regolamento comunale di igiene e sanità

    Tutti i locali pubblici, alberghi, ristoranti, locande, dormitori, caffè, bar, teatri, cinematografi debbono essere provvisti di servizi igienici adeguati alla capienza dei locali ed al numero dei piani di servizio. Detti locali igienici sanitari debbono essere separati da un locale di anti servizio dai rimanenti ambienti e debbono rispondere ai requisiti di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, e successive modifiche.

    Il requisito dell’antibagno deve essere verificato alla luce delle opere di adeguamento effettivamente realizzate e delle relative allegazioni tecniche, non mediante un richiamo normativo meramente formale.

  • art. 65, commi 2 e 3, d.lgs. 81/2008

    In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

    La comunicazione all’INL rileva quando il locale sotterraneo è utilizzato nei presupposti applicativi della norma; non può fondare il divieto relativo a una SCIA che non riguarda l’avvio dell’attività né interventi sul seminterrato, soprattutto se la comunicazione era già stata effettuata in occasione dell’avvio originario.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nell’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA, quando l’attività o i suoi effetti risultano astrattamente conformabili alla normativa vigente, l’amministrazione deve svolgere una valutazione effettiva delle misure correttive prospettate dal privato e, se necessario, prescrivere le misure da adottare assegnando il termine previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990; il divieto diretto di prosecuzione è illegittimo se omette tale verifica.
  • Il mero richiamo a una disposizione regolamentare che impone un requisito edilizio o igienico-sanitario non assolve l’obbligo istruttorio quando il privato abbia documentato l’esecuzione di opere di adeguamento e prodotto specifiche controdeduzioni tecniche: l’amministrazione deve esaminarle e motivare sulle ragioni della loro eventuale inidoneità.
  • Nel controllo di una SCIA l’amministrazione deve verificare la concreta pertinenza dei requisiti contestati rispetto all’intervento dichiarato e all’attività oggetto della segnalazione; non può fondare il divieto su condizioni riferibili a locali o opere estranei alla modifica segnalata senza una specifica istruttoria sul loro effettivo utilizzo.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione nel giudizio non ha valore confessorio, ma, in presenza di documentazione e allegazioni non contestate, può contribuire a rendere incontroverse le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, il quale deve comunque assolvere al proprio onere di allegazione probatoria secondo il principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniTitoli abilitativi edilizi
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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