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Sentenza

Sentenza n. 13638/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento 1. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 82/CV/2024), pubblicata sul sito istituzionale, avente ad oggetto la Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di Piedimonte Matese (circondario di Santa Maria Capua Vetere), nella parte in cui dispone la nomina dell'aspirante Ferriero Marino; 2. della relativa graduatoria definitiva approvata dal CSM per la sede di Piedimonte Matese, nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile ai fini della nomina; 3. della graduatoria provvisoria relativa alla medesima sede (Piedimonte Matese), pubblicata in data 30 maggio 2023; 4. del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, segnatamente l’art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale; 5. dei verbali del CSM che approvano le graduatorie impugnate; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202602229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM del 17 dicembre 2025 di nomina di altro candidato a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Piedimonte Matese, nonché graduatorie e atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato alla selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, indicando la sede di Piedimonte Matese. Il bando attribuiva rilievo all’anzianità professionale o di servizio con un limite massimo di dieci anni, sicché al ricorrente, pur esercitando la professione forense dal 1995, era stato attribuito il punteggio massimo corrispondente a dieci anni. A parità di punteggio tabellare, il posto era stato assegnato a un candidato più giovane. Il ricorrente ha dedotto: violazione di legge ed eccesso di potere per illegittimità sopravvenuta, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del limite decennale; violazione dell’art. 97 Cost. per omesso ricalcolo vincolato del punteggio; illegittimità derivata del bando e della procedura per violazione della legge delega e del principio di buon andamento; nonché, in subordine, la necessità di caducare l’intera procedura qualora non fosse stato possibile correggere i punteggi dei candidati. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione della graduatoria provvisoria e del bando e, nel merito, ha sostenuto l’inapplicabilità della pronuncia costituzionale a un rapporto asseritamente esaurito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. La graduatoria di ammissione al tirocinio non costituiva l’atto terminale della procedura, poiché era prodromica alla successiva valutazione dell’idoneità e alla graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico. Inoltre, il ricorrente aveva tempestivamente impugnato la delibera finale del CSM del 17 dicembre 2025, con la quale era stata disposta la nomina del controinteressato. Nel merito, il TAR ha ritenuto applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, rilevando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera retroattivamente anche nei rapporti pendenti, salvo i rapporti definitivamente esauriti per giudicato, inoppugnabilità dell’atto, decadenza, prescrizione o altri effetti ormai consumati. Nel caso concreto, la delibera di nomina era stata tempestivamente impugnata e non aveva quindi consolidato un rapporto esaurito in favore del candidato nominato. Il ricorso è stato accolto nei termini di motivazione: il CSM dovrà rinnovare la valutazione dei concorrenti inseriti nella graduatoria finale, incluso il ricorrente, eliminando il limite massimo di dieci anni nella valutazione dell’anzianità professionale e applicando il criterio risultante dalla pronuncia costituzionale. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale rispetto agli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017

    con il limite massimo di dieci anni di anzianità

    La disposizione, nella parte relativa al limite decennale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché contrastante con la legge delega, che imponeva di preferire, a parità di titoli, il candidato con maggiore esperienza professionale e solo ulteriormente, in caso di parità, il candidato più giovane.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017

    la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario ... redige la graduatoria degli aspiranti ... e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio

    La graduatoria di ammissione al tirocinio è un atto prodromico e non terminale della procedura di conferimento dell’incarico.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017

    propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico

    La procedura prosegue dopo l’ammissione al tirocinio con la valutazione dell’idoneità e la proposta della graduatoria finale per il conferimento dell’incarico.

  • art. 2, comma 3, legge n. 57/2016

    si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età

    La legge delega imponeva una priorità della maggiore anzianità professionale rispetto alla minore età anagrafica.

  • art. 76 Cost.

    Il limite decennale è stato ritenuto eccedente la delega legislativa, poiché alterava l’ordine di preferenza stabilito dalla legge delega.

  • art. 136 Cost.

    La perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale comporta, secondo la ricostruzione richiamata dal TAR, la sua non ulteriore applicabilità anche ai rapporti pendenti.

  • art. 30, legge n. 87/1953

    La pronuncia di illegittimità costituzionale elimina la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo, salvo i rapporti definitivamente esauriti.

  • art. 4, punto 2, lett. a), del bando

    in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità

    La clausola del bando deve essere applicata senza il limite decennale dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Massime di principio

  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma opera retroattivamente anche nei giudizi amministrativi relativi a rapporti sorti anteriormente, poiché la norma incostituzionale è affetta da invalidità originaria e non è più applicabile ai rapporti pendenti.
  • Gli effetti retroattivi della pronuncia di illegittimità costituzionale non incidono sui rapporti definitivamente esauriti per giudicato, inoppugnabilità del provvedimento, decadenza, prescrizione o altro effetto già compiuto e non reversibile.
  • Una graduatoria di ammissione al tirocinio non è atto terminale della procedura quando, dopo il tirocinio, siano previste una valutazione di idoneità e una successiva graduatoria per il conferimento dell’incarico; la sua mancata impugnazione immediata non preclude necessariamente l’impugnazione dell’atto finale lesivo.
  • Quando una procedura selettiva è stata definita applicando una regola dichiarata costituzionalmente illegittima e l’atto finale è stato tempestivamente impugnato, l’amministrazione deve rinnovare la valutazione comparativa applicando il criterio risultante dalla pronuncia costituzionale.
  • Se la legge delega stabilisce che, a parità di titoli, prevale il candidato con maggiore esperienza professionale e solo in ulteriore parità il candidato più giovane, una norma delegata non può limitare l’anzianità valutabile in modo da consentire alla minore età di prevalere sulla maggiore esperienza professionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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