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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37795/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associati)

La controversia

Due associati hanno adito il Tribunale chiedendo: 1) l'accertamento della legittimità del loro recesso da un'associazione professionale; 2) la liquidazione delle quote loro spettanti in base allo statuto e all'art. 2289 c.c. L'associazione ha eccepito la devoluzione della lite ad arbitri in forza di clausola compromissoria statutaria. Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di competenza ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., ritenendo operante la clausola arbitrale e interpretandola in senso estensivo. I ricorrenti hanno proposto regolamento necessario di competenza con due motivi: il primo sostenendo che la clausola prevedesse arbitrato irrituale e quindi non una questione di competenza; il secondo deducendo la nullità della clausola compromissoria perché la nomina degli arbitri era rimessa, in prima battuta, agli associati e non a un soggetto terzo estraneo, in violazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del regolamento, assorbendo il primo. Ha ritenuto nulla la clausola arbitrale perché la designazione degli arbitri era attribuita agli associati e non a un soggetto terzo estraneo alla compagine, requisito richiesto dalla disciplina richiamata per le clausole compromissorie negli atti costitutivi. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Asti e condannato l'associazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 819-ter c.p.c.

    La declaratoria di difetto di competenza per devoluzione della controversia ad arbitri presuppone la validità della clausola compromissoria; il regolamento può investire anche il vizio della clausola quale presupposto del provvedimento declinatorio.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

    È richiamato quale parametro di nullità della clausola arbitrale quando la nomina degli arbitri non sia rimessa a un soggetto terzo estraneo alla compagine interessata, ma sia attribuita agli stessi partecipi del rapporto collettivo.

  • art. 809-quater c.p.c.

    Il Tribunale lo aveva richiamato per sostenere un'interpretazione estensiva della clausola compromissoria; la Corte non condivide tale uso nel caso concreto, perché la clausola resta nulla per il meccanismo di nomina degli arbitri.

  • art. 1367 c.c.

    Il richiamo all'interpretazione utile dello statuto non può sanare una clausola compromissoria nulla, se il meccanismo di nomina degli arbitri non rispetta il requisito della terzietà.

  • art. 2289 c.c.

    È la norma invocata dai ricorrenti per la liquidazione della quota dell'associato receduto; non è oggetto di autonoma statuizione nel merito, ma del contenzioso originario.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Norma procedurale che regola la trattazione in camera di consiglio non partecipata del regolamento.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato solo per la liquidazione delle spese, con affermazione che nei regolamenti di competenza, avendo rilievo meramente processuale, il valore della causa va considerato indeterminabile.

Massime di principio

  • La validità della clausola compromissoria è questione logicamente pregiudiziale rispetto alla declaratoria di difetto di competenza per devoluzione ad arbitri: se la clausola è nulla, il giudice ordinario non può declinare la competenza in favore dell'arbitrato.
  • Nei patti statutari o associativi che prevedono arbitrato, la nomina degli arbitri deve essere affidata a un soggetto terzo estraneo alla compagine interessata; la designazione rimessa in prima battuta ai partecipi del rapporto compromette la validità della clausola.
  • Il requisito della terzietà del designatore degli arbitri esprime una ratio generale di imparzialità che vale, per identità di funzione, anche per le associazioni e non solo per le società di persone.
  • L'interpretazione 'utile' di una clausola non può essere utilizzata per salvare una pattuizione arbitrale nulla quando il suo meccanismo essenziale contrasti con una norma imperativa sulla nomina degli arbitri.
  • In sede di regolamento di competenza, quando la questione ha rilievo esclusivamente processuale, il valore della causa va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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