Cassazione Civile, Ordinanza n. 37795/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associati)
La controversia
Due associati hanno adito il Tribunale chiedendo: 1) l'accertamento della legittimità del loro recesso da un'associazione professionale; 2) la liquidazione delle quote loro spettanti in base allo statuto e all'art. 2289 c.c. L'associazione ha eccepito la devoluzione della lite ad arbitri in forza di clausola compromissoria statutaria. Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di competenza ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., ritenendo operante la clausola arbitrale e interpretandola in senso estensivo. I ricorrenti hanno proposto regolamento necessario di competenza con due motivi: il primo sostenendo che la clausola prevedesse arbitrato irrituale e quindi non una questione di competenza; il secondo deducendo la nullità della clausola compromissoria perché la nomina degli arbitri era rimessa, in prima battuta, agli associati e non a un soggetto terzo estraneo, in violazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del regolamento, assorbendo il primo. Ha ritenuto nulla la clausola arbitrale perché la designazione degli arbitri era attribuita agli associati e non a un soggetto terzo estraneo alla compagine, requisito richiesto dalla disciplina richiamata per le clausole compromissorie negli atti costitutivi. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Asti e condannato l'associazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 819-ter c.p.c.
La declaratoria di difetto di competenza per devoluzione della controversia ad arbitri presuppone la validità della clausola compromissoria; il regolamento può investire anche il vizio della clausola quale presupposto del provvedimento declinatorio.
art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
È richiamato quale parametro di nullità della clausola arbitrale quando la nomina degli arbitri non sia rimessa a un soggetto terzo estraneo alla compagine interessata, ma sia attribuita agli stessi partecipi del rapporto collettivo.
art. 809-quater c.p.c.
Il Tribunale lo aveva richiamato per sostenere un'interpretazione estensiva della clausola compromissoria; la Corte non condivide tale uso nel caso concreto, perché la clausola resta nulla per il meccanismo di nomina degli arbitri.
art. 1367 c.c.
Il richiamo all'interpretazione utile dello statuto non può sanare una clausola compromissoria nulla, se il meccanismo di nomina degli arbitri non rispetta il requisito della terzietà.
art. 2289 c.c.
È la norma invocata dai ricorrenti per la liquidazione della quota dell'associato receduto; non è oggetto di autonoma statuizione nel merito, ma del contenzioso originario.
art. 380-ter c.p.c.
Norma procedurale che regola la trattazione in camera di consiglio non partecipata del regolamento.
art. 5 d.m. n. 55 del 2014
Richiamato solo per la liquidazione delle spese, con affermazione che nei regolamenti di competenza, avendo rilievo meramente processuale, il valore della causa va considerato indeterminabile.
Massime di principio
- La validità della clausola compromissoria è questione logicamente pregiudiziale rispetto alla declaratoria di difetto di competenza per devoluzione ad arbitri: se la clausola è nulla, il giudice ordinario non può declinare la competenza in favore dell'arbitrato.
- Nei patti statutari o associativi che prevedono arbitrato, la nomina degli arbitri deve essere affidata a un soggetto terzo estraneo alla compagine interessata; la designazione rimessa in prima battuta ai partecipi del rapporto compromette la validità della clausola.
- Il requisito della terzietà del designatore degli arbitri esprime una ratio generale di imparzialità che vale, per identità di funzione, anche per le associazioni e non solo per le società di persone.
- L'interpretazione 'utile' di una clausola non può essere utilizzata per salvare una pattuizione arbitrale nulla quando il suo meccanismo essenziale contrasti con una norma imperativa sulla nomina degli arbitri.
- In sede di regolamento di competenza, quando la questione ha rilievo esclusivamente processuale, il valore della causa va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
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