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Ordinanza

Ordinanza n. 2994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 516 del 13 giugno 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Spinadesco di approvazione definitiva della revisione del piano di classificazione acustica comunale, unitamente agli atti presupposti, connessi e collegati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione comunale di approvazione definitiva della revisione del piano di zonizzazione acustica. La società, titolare di uno stabilimento siderurgico, aveva contestato il rigetto delle proprie osservazioni, con le quali aveva chiesto la revisione della classificazione acustica delle aree limitrofe all'impianto, lamentando in particolare l'assenza di idonee fasce di decadimento per consentire un graduale abbattimento del rumore. In appello sono stati dedotti quattro motivi, sintetizzati dal Collegio come censure di violazione di legge ed eccesso di potere riferite alla legittimità della classificazione acustica, nei limiti dell'interesse della società. Il TAR aveva inoltre respinto l'eccezione di irricevibilità formulata dalla controinteressata e aveva condannato la società alle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d'appello e non ha confermato né riformato la sentenza impugnata. Ha ritenuto necessario acquisire una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola direttamente a un docente del Politecnico di Milano, con comunicazione della designazione al Dipartimento di appartenenza e previsione di una designazione alternativa da parte della direttrice del Dipartimento qualora il verificatore non possa accettare per giustificato motivo. La verificazione dovrà accertare: la densità abitativa del centro urbano; la presenza di attività commerciali e di servizi e la prevalenza del tessuto residenziale, rilevanti per la classificazione in classe II; le caratteristiche urbanistiche e fonometriche della zona a est del centro abitato, prossima all'area industriale dell'acciaieria; e l'omogeneità o meno dell'abitato ricompreso nella classe II sotto il profilo acustico. Sono state disciplinate le modalità di avviso e partecipazione delle parti, la possibilità di nominare tecnici di fiducia, i poteri del verificatore di acquisire documenti, l'obbligo di collaborazione del Comune, i termini per la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. È stato posto a carico della società appellante un anticipo di 1.500 euro sul compenso del verificatore. L'udienza di discussione del merito è stata riservata e dovrà essere fissata previa istanza della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per acquisire gli elementi necessari alla decisione; la norma è stata utilizzata per affidare a un esperto l'accertamento delle caratteristiche urbanistiche, insediative e fonometriche rilevanti per la classificazione acustica.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune di Spinadesco

    La mancata collaborazione dell'amministrazione con il verificatore può essere valutata dal giudice quale argomento di prova.

  • artt. 65 e 67 c.p.a.

    Richiamati nell'ordinanza insieme all'art. 66 c.p.a. nel quadro degli incombenti istruttori, senza una specifica ulteriore interpretazione nel testo.

Massime di principio

  • Quando la decisione su censure riguardanti la classificazione acustica dipende da accertamenti tecnici sulle caratteristiche insediative, urbanistiche e fonometriche delle aree interessate, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
  • La verificazione può riguardare, tra l'altro, la densità abitativa, la presenza di attività commerciali e di servizi, la prevalenza del tessuto residenziale, l'incidenza del traffico locale e la presenza o assenza di attività industriali e artigianali, al fine di verificare la coerenza della classe acustica assegnata.
  • Nello svolgimento della verificazione le parti costituite possono nominare tecnici di fiducia, assistere alle operazioni peritali e formulare osservazioni sulla relazione preliminare; tali osservazioni devono essere esaminate nella relazione finale.
  • La mancata collaborazione dell'amministrazione con il verificatore, ove segnalata nella relazione, può consentire al giudice di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e può incidere sulla liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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