Cassazione Penale, Sentenza n. 01006/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ascritto; i motivi principali erano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la condotta sarebbe stata un mero inadempimento civilistico, senza prova dello stato di insolvenza e dell'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo, anche tenendo conto della recidiva, si era già estinto il 15/06/2024. Successivamente la difesa ha depositato memoria con documentazione della remissione della querela da parte della persona offesa (12/06/2025) e dell'accettazione da parte del ricorrente (11/11/2025), chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per intervenuta remissione della querela, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa che attestava la remissione e l'accettazione. Nonostante il Procuratore Generale avesse chiesto annullamento per prescrizione, la corte ha ritenuto prevalente la remissione sopravvenuta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
Articolo che definisce il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; dalla decisione emerge che si tratta di un reato per il quale la procedibilità è regolata dalla querela, cosicché la remissione della querela estingue il reato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti della esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha utilizzato i limiti per la motivazione della decisione nella misura strettamente necessaria.
Disciplina sulla remissione di querela (procedibilità a querela)
La remissione della querela da parte della persona offesa, con accettazione dell'imputato, estingue il reato perseguibile a querela; tale estinzione sopravvenuta prevale sulle altre cause dedotte e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza penale.
Norme generali sulla prescrizione del reato
La prescrizione era stata dedotta come possibile causa di estinzione; il Procuratore Generale ne ha chiesto l'accoglimento, ma la Corte ha ritenuto che la remissione della querela, sopravvenuta e documentata, costituisse causa di estinzione prevalente rispetto alla valutazione sulla prescrizione.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato e può determinare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione, purché la remissione sia documentata e l'eventuale accettazione dell'imputato sia oportuna quando richiesta.
- La remissione sopravvenuta prevale su altre questioni sopravvenute o dedotte (es. prescrizione): una volta provata la remissione valida, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio.
- Le deduzioni sulla prescrizione vanno comunque valutate e, se rilevanti, possono essere richieste dal Pubblico Ministero; tuttavia la presenza di una causa di estinzione diversa e provata può rendere superflua la decisione sulla prescrizione.
- Nelle impugnazioni in Cassazione le argomentazioni devono essere esposte entro i limiti indicati dall'art. 173 disp. att.: la motivazione verrà resa nei limiti strettamente necessari per la decisione.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre documentazione formale (atto di remissione, dichiarazioni di accettazione) e verificarne i tempi rispetto al giudicato e agli altri termini estintivi (prescrizione), perché la corretta produzione documentale può determinare l'annullamento senza rinvio.
Testo integrale
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