Cassazione Penale, Sentenza n. 44822/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dell'immobile sito a Caivano nella zona denominata "Parco Verde" per i reati previsti dagli artt. 633 e 639‑bis c.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 54 c.p.) sostenendo la sussistenza dello stato di necessità per emergenza abitativa e rilevando pagamenti di canoni e tentativi di regolarizzazione che, a suo avviso, escluderebbero il dolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e, soprattutto, per mancanza dell'interesse concreto ad impugnare: il bene sottoposto a sequestro è di proprietà del Comune di Caivano e il ricorrente non ha allegato titoli o elementi che dimostrassero una relazione con la cosa tale da giustificare la richiesta di restituzione. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma delittuosa richiamata nel provvedimento di sequestro come fatto-reato oggetto di indagine (furto/aggressione al patrimonio), la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato per motivi di inammissibilità procedurale
art. 639‑bis cod. pen.
Norma richiamata come possibile fattispecie contestata (reato correlato a estorsione/ricettazione contesti di criminalità organizzata); citata nel provvedimento impugnato ma non valutata nel merito dalla Corte di legittimità a causa dell'inammissibilità
art. 54 cod. pen.
La deduzione di scriminante (stato di necessità) è questione di merito e non sostituisce la necessità di allegare l'interesse all'impugnazione; il ricorso non è stato esaminato nel merito perché privo della condizione di ammissibilità rappresentata dall'interesse concreto
art. 322 cod. proc. pen.
Definisce i soggetti astrattamente legittimati a richiedere il riesame (imputato, persona cui sono state sequestrate le cose, soggetto che avrebbe diritto alla restituzione); la Corte ricorda però che l'astratta legittimazione non basta: occorre dimostrare l'interesse concreto alla restituzione
art. 568, comma 3 e comma 4 cod. proc. pen.
art. 568 c.p.p., commi 3 e 4
Richiamati a sostegno del principio che chi impugna deve allegare l'esistenza dell'interesse e i fatti/diritti che giustificano la richiesta di restituzione; l'onere di allegazione è essenziale ai fini dell'ammissibilità
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Norma richiamata come regola di ammissibilità delle impugnazioni che impone l'allegazione di ragioni di diritto e fatti a sostegno dell'interesse; la Corte sottolinea l'onere probatorio dell'impugnante
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la conseguenza in tema di condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Indica che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; richiamato in sede di formalità processuali ma non decisivo sul merito
Massime di principio
- Chi impugna un sequestro preventivo di cose non di sua proprietà può essere astrattamente legittimato, ma deve provare un interesse concreto e attuale all'impugnazione consistente nella possibilità concreta di ottenere la restituzione del bene.
- La mera deduzione di una scriminante (es. stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p.) attinente al merito non supplisce all'onere processuale di dimostrare la relazione col bene sequestrato; senza questa allegazione l'impugnazione è inammissibile.
- È onere dell'impugnante allegare fatti e titoli che colleghino la sua posizione giuridica al bene (titolo di proprietà, contratto di locazione, possesso qualificato, diritto di credito che impone la restituzione), ai fini della domanda di dissequestro e restituzione.
- Le conseguenze procedurali dell'inammissibilità possono comprendere condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.): valutare con attenzione la fondatezza formale dell'impugnazione prima di proporla.
- In situazioni simili è preferibile integrare l'impugnazione con documentazione comprovante la titolarità o un diritto reale/di godimento sul bene, o proporre mezzi alternativi (es. istanza di accesso o iniziative civili) che possano tutelare l'interesse abitativo senza rimanere bloccati dall'inammissibilità processuale.
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