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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44822/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dell'immobile sito a Caivano nella zona denominata "Parco Verde" per i reati previsti dagli artt. 633 e 639‑bis c.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 54 c.p.) sostenendo la sussistenza dello stato di necessità per emergenza abitativa e rilevando pagamenti di canoni e tentativi di regolarizzazione che, a suo avviso, escluderebbero il dolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e, soprattutto, per mancanza dell'interesse concreto ad impugnare: il bene sottoposto a sequestro è di proprietà del Comune di Caivano e il ricorrente non ha allegato titoli o elementi che dimostrassero una relazione con la cosa tale da giustificare la richiesta di restituzione. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma delittuosa richiamata nel provvedimento di sequestro come fatto-reato oggetto di indagine (furto/aggressione al patrimonio), la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato per motivi di inammissibilità procedurale

  • art. 639‑bis cod. pen.

    Norma richiamata come possibile fattispecie contestata (reato correlato a estorsione/ricettazione contesti di criminalità organizzata); citata nel provvedimento impugnato ma non valutata nel merito dalla Corte di legittimità a causa dell'inammissibilità

  • art. 54 cod. pen.

    La deduzione di scriminante (stato di necessità) è questione di merito e non sostituisce la necessità di allegare l'interesse all'impugnazione; il ricorso non è stato esaminato nel merito perché privo della condizione di ammissibilità rappresentata dall'interesse concreto

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Definisce i soggetti astrattamente legittimati a richiedere il riesame (imputato, persona cui sono state sequestrate le cose, soggetto che avrebbe diritto alla restituzione); la Corte ricorda però che l'astratta legittimazione non basta: occorre dimostrare l'interesse concreto alla restituzione

  • art. 568, comma 3 e comma 4 cod. proc. pen.

    art. 568 c.p.p., commi 3 e 4

    Richiamati a sostegno del principio che chi impugna deve allegare l'esistenza dell'interesse e i fatti/diritti che giustificano la richiesta di restituzione; l'onere di allegazione è essenziale ai fini dell'ammissibilità

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Norma richiamata come regola di ammissibilità delle impugnazioni che impone l'allegazione di ragioni di diritto e fatti a sostegno dell'interesse; la Corte sottolinea l'onere probatorio dell'impugnante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conseguenza in tema di condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Indica che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; richiamato in sede di formalità processuali ma non decisivo sul merito

Massime di principio

  • Chi impugna un sequestro preventivo di cose non di sua proprietà può essere astrattamente legittimato, ma deve provare un interesse concreto e attuale all'impugnazione consistente nella possibilità concreta di ottenere la restituzione del bene.
  • La mera deduzione di una scriminante (es. stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p.) attinente al merito non supplisce all'onere processuale di dimostrare la relazione col bene sequestrato; senza questa allegazione l'impugnazione è inammissibile.
  • È onere dell'impugnante allegare fatti e titoli che colleghino la sua posizione giuridica al bene (titolo di proprietà, contratto di locazione, possesso qualificato, diritto di credito che impone la restituzione), ai fini della domanda di dissequestro e restituzione.
  • Le conseguenze procedurali dell'inammissibilità possono comprendere condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.): valutare con attenzione la fondatezza formale dell'impugnazione prima di proporla.
  • In situazioni simili è preferibile integrare l'impugnazione con documentazione comprovante la titolarità o un diritto reale/di godimento sul bene, o proporre mezzi alternativi (es. istanza di accesso o iniziative civili) che possano tutelare l'interesse abitativo senza rimanere bloccati dall'inammissibilità processuale.

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