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Parere

Parere n. 1025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, proposto dal sig. Paolo Sibilio;

Giustizia amministrativa201208193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 e del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, relativi alla formazione iniziale degli insegnanti e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di due atti ministeriali generali e della nota direttoriale richiamata. Il d.m. n. 249 del 2010 è stato censurato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo (TFA), ritenuta lesiva della posizione di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti e valutati dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento. Il d.m. n. 42 del 2009 è stato contestato nella parte in cui, per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, consentiva l'inserimento in altre province in coda all'ultima posizione della III fascia, indipendentemente dal punteggio maturato. L'amministrazione aveva prospettato la tardività parziale del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l'infondatezza nel merito. La Sezione ha disposto un'integrazione istruttoria sulla data di notifica del ricorso, rimasta senza riscontro, e ha poi esaminato d'ufficio la sussistenza dell'interesse a ricorrere. La questione decisiva è se il ricorrente potesse impugnare direttamente gli atti generali senza dimostrare di avere presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria e senza impugnare un concreto provvedimento di collocamento deteriore.

Il parere

La Sezione ha espresso parere definitivo per l'inammissibilità del ricorso. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti generali destinati a disciplinare la formazione iniziale degli insegnanti e le operazioni di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti generali sono direttamente impugnabili solo quando producano una lesione immediata; quando la lesione dipende da successive operazioni applicative, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo. Nel caso esaminato, le clausole contestate non impedivano l'inserimento in graduatoria né espellevano il candidato, ma potevano incidere sul posizionamento, la cui effettiva lesività era misurabile solo dopo la valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri aspiranti. Dagli atti non risultava né la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria né l'adozione di un provvedimento di collocamento deteriore, né la sua impugnazione. Mancavano pertanto le condizioni dell'interesse concreto e attuale a ricorrere. La Sezione ha inoltre rilevato, per completezza, che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al precedente parere dell'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009. Tale disposizione aveva introdotto retroattivamente una disciplina derogatoria all'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie.

Osservazioni

Impugnazione diretta degli atti generali

Gli atti generali e i regolamenti sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari; negli altri casi l'interesse a ricorrere sorge con l'atto applicativo concretamente lesivo.

Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo

Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva e la lesione dipende dall'applicazione di una clausola relativa al punteggio o al posizionamento, il ricorrente deve dimostrare di avere partecipato alla procedura e deve impugnare il successivo atto applicativo sfavorevole, eventualmente mediante motivi aggiunti.

Mancanza di interesse concreto e attuale

Nel caso concreto non risultavano la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria, la valutazione dei titoli, un collocamento deteriore o l'impugnazione di tale collocamento. Il pregiudizio prospettato era quindi meramente potenziale e non integrava l'interesse concreto e attuale necessario per il ricorso straordinario.

D.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 e inserimento "a pettine"

La disciplina dell'inserimento in coda nelle graduatorie a esaurimento era già stata colpita dall'annullamento in parte qua disposto in seguito al precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971

    È richiamato in relazione alla notifica del ricorso straordinario ad almeno un controinteressato.

  • art. 1, comma 605, lett. c), legge 296/2006

    ha previsto un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 [...] per complessive 150.000 unità

    La disposizione è richiamata quale base del piano di stabilizzazione del precariato storico e della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.

  • art. 2, comma 416, legge 244/2007

    ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244

    È indicato quale fondamento del d.m. n. 249 del 2010 sulla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti.

  • d.m. 10 settembre 2010, n. 249

    Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

    L'atto disciplina la formazione iniziale e introduce il TFA, contestato dal ricorrente.

  • d.m. 8 aprile 2009, n. 42

    integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011

    L'atto ha disciplinato l'inserimento in altre province in coda all'ultima posizione della III fascia; la relativa disciplina è stata ritenuta illegittima in parte qua nel precedente parere richiamato.

  • art. 1, comma 4-ter, d.l. 134/2009, convertito dalla legge 167/2009

    disposizione interpretativa di cui l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009

    La disposizione, qualificata formalmente come interpretativa, è stata dichiarata illegittima perché innovativa e retroattiva e derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine".

  • art. 3 Costituzione

    per violazione dell’art. 3 della Costituzione

    La Corte costituzionale ha ravvisato la violazione del principio di eguaglianza nella disciplina retroattiva e derogatoria dell'inserimento in coda.

  • art. 120, primo comma, Costituzione

    anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale

    La regola dell'inserimento a pettine è stata collegata alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

  • d.P.R. 1199/1971

    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    È la fonte del rimedio attraverso il quale il ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali.

Massime di principio

  • Gli atti generali e i regolamenti sono direttamente impugnabili solo quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione dipende da successive attività applicative, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione dell'atto applicativo concretamente pregiudizievole.
  • Quando un atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il soggetto che contesta una clausola relativa al punteggio o al posizionamento deve dimostrare la partecipazione alla procedura e impugnare l'esito applicativo sfavorevole; la mera potenzialità lesiva della clausola non è sufficiente.
  • La contestazione di una disciplina che può incidere sul posizionamento in graduatoria non è sorretta da interesse concreto e attuale se non risultano la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli e l'adozione di un provvedimento di collocamento deteriore.
  • Una disposizione formalmente qualificata come interpretativa, ma avente portata innovativa e retroattiva e derogatoria rispetto alla regola generale vigente, può essere dichiarata illegittima per violazione del principio di eguaglianza.

Impugnazione di atti ministeriali sulle graduatorie a esaurimento

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il ricorrente chiedeva l'annullamento di una nota direttoriale, del d.m. n. 249 del 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti e del d.m. n. 42 del 2009 sull'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.

Sviluppo dell'istruttoria

L'amministrazione aveva rilevato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l'infondatezza nel merito. La Sezione, all'adunanza del 3 dicembre 2014, aveva chiesto una relazione integrativa sulla data di notifica del ricorso e su ogni ulteriore elemento utile. Dopo la richiesta ministeriale all'Ufficio scolastico regionale per la Campania del 9 luglio 2015, non era pervenuto alcun riscontro.

La Sezione ha ritenuto non necessario proseguire nell'istruttoria, reputando gli atti già sufficienti per una definizione del ricorso in termini di inammissibilità.

Atti impugnati e censure

Il d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007. Il ricorrente contestava, in particolare, l'introduzione del TFA, corso obbligatorio con esame finale e conseguimento dell'abilitazione per una classe di concorso. Secondo la prospettazione del ricorrente, la nuova disciplina non avrebbe adeguatamente considerato la posizione di chi aveva già conseguito titoli riconosciuti e valutati dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento.

Il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. Esso è stato contestato nella parte relativa alla possibilità di inserirsi nelle graduatorie di altre province in coda all'ultima posizione della III fascia, senza considerare il punteggio maturato.

Quadro sulle graduatorie a esaurimento

La Sezione ha richiamato l'art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, che aveva previsto un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente negli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, con l'obiettivo di affrontare il precariato storico e stabilizzare gli assetti scolastici. In tale contesto, le graduatorie permanenti erano state trasformate in graduatorie a esaurimento.

Impugnazione degli atti generali e interesse a ricorrere

La Sezione ha applicato il principio, ricavato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando contengono disposizioni immediatamente lesive. Negli altri casi, l'interesse a ricorrere sorge solo con l'atto applicativo, non essendo sufficiente una lesione meramente ipotetica o futura.

È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, quando l'atto generale opera come lex gara o fonte regolatrice di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo, e deve impugnare l'eventuale atto successivo che, applicando la clausola contestata, produca la lesione concreta.

Applicazione al caso concreto

Secondo la Sezione, le clausole contestate non impedivano l'inserimento in graduatoria e non avevano carattere espulsivo. Esse potevano incidere soltanto sul posizionamento dell'aspirante, la cui concreta entità sarebbe stata verificabile dopo la valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri candidati.

Dagli atti non risultava che il ricorrente avesse presentato una domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure che fosse stato adottato un provvedimento di collocamento deteriore, né che tale provvedimento fosse stato impugnato. L'iniziativa era rimasta concentrata sugli atti generali e su censure relative all'attribuzione del punteggio.

Mancava quindi una lesione concreta e attuale e, conseguentemente, mancava l'interesse a ricorrere necessario per la proposizione del ricorso straordinario.

Precedente annullamento della disciplina dell'inserimento in coda

La Sezione ha aggiunto che il d.m. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010. Quel parere aveva recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011.

La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 167 del 2009, ritenendo che la disposizione avesse portata innovativa e retroattiva, nonostante la formale qualificazione come norma di interpretazione autentica. La disciplina introduceva, per un biennio, una deroga alla regola dell'inserimento "a pettine", cioè secondo il punteggio, vigente sia prima sia dopo il periodo considerato.

La pronuncia costituzionale aveva quindi confermato la validità della regola dell'inserimento a pettine, anche in relazione all'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 120, primo comma, della Costituzione.

Conclusione

La Sezione ha espresso il definitivo parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, per difetto delle condizioni processuali connesse all'interesse concreto e attuale a ricorrere.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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