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Sentenza

Sentenza n. 669/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento della ordinanza del Comune di Capri, n. 65 del 13 marzo 2025, notificata in data 14 marzo 2025, recante la ingiunzione a demolire opere abusive ivi partitamente individuate; del presupposto verbale di sopralluogo, prot. n. 5061 del 21 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202502375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione a demolire una veranda e un ampliamento volumetrico della zona d’ingresso, nonché il presupposto verbale di sopralluogo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, quanto alla veranda in ferro e vetro, la violazione della disciplina paesaggistica e urbanistico-edilizia, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che l’opera preesistesse al 1940 e fosse già stata riconosciuta lecita dal Comune con l’archiviazione, nel 1996, di un precedente procedimento repressivo, nonché con successive note del 2006 e del 2007 che avevano qualificato come manutenzione ordinaria gli interventi eseguiti sulla veranda. Quanto all’ampliamento volumetrico di circa 13 mq. della zona d’ingresso, il ricorrente ha sostenuto che la chiusura dello spazio originariamente aperto fosse stata realizzata anteriormente al 1940 e quindi prima dell’introduzione dell’obbligo di licenza edilizia, chiedendo in subordine l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione per il pregiudizio che l’intervento avrebbe arrecato alla stabilità dell’edificio. Il Comune e la società conduttrice dell’immobile, autrice dell’esposto che aveva sollecitato i controlli, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo con riferimento alla veranda e respinto quanto all’ampliamento dell’ingresso. Per la veranda, il TAR ha rilevato che il Comune aveva già esaminato l’opera nel 1996, prima ingiungendone la demolizione e poi revocando gli atti repressivi e archiviando il procedimento con l’espresso accertamento che non sussistevano violazioni urbanistiche e regolamentari, poiché l’opera era antecedente al 1940. Le successive determinazioni comunali del 2006 e del 2007, qualificando come manutenzione ordinaria gli interventi sulla veranda e richiamando la precedente archiviazione, hanno ulteriormente confermato la liceità dell’opera. Tali atti non sono stati considerati meri atti interni o istruttori, ma determinazioni conclusive idonee a certificare la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica della veranda e a ingenerare un qualificato affidamento. È quindi venuto meno il presupposto di fatto e di diritto dell’ordinanza impugnata, con riespansione del giudizio di conformità dell’opera. Quanto all’ampliamento della zona d’ingresso, il TAR ha ritenuto pacifica la sua realizzazione sine titulo e non provata la sua preesistenza al 1940. La planimetria catastale del 1939 dimostrava che lo spazio era originariamente aperto; la tesi della successiva chiusura anteriore al 1940 era stata formulata in termini generici e dubitativi e non era supportata da documentazione idonea a dimostrare che il manufatto, nella sua attuale consistenza e dimensione, esistesse già all’epoca allegata. I documenti prodotti, relativi a una sopraelevazione del 1958 riguardante altra porzione dell’immobile e a un contratto di locazione del 2003, non erano sufficienti. L’onere della prova della natura, consistenza e data di ultimazione dell’opera grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria: la fiscalizzazione è una possibilità residuale prevista per gli interventi in parziale difformità, da valutare nella successiva fase esecutiva quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per le parti conformi; essa non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio e non costituisce sanatoria dell’abuso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 42/2004

    La disciplina paesaggistica è richiamata tra le norme applicabili alla verifica della liceità della veranda; il Comune aveva già accertato la conformità dell’opera anche sotto il profilo paesaggistico.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento della sanzione demolitoria per l’intervento edilizio abusivo.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione opera solo in via residuale per interventi in parziale difformità, quando la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per le parti conformi; la relativa valutazione appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e non costituisce sanatoria.

  • art. 12, comma 2, l. 47/1985

    È richiamato quale precedente disciplina della possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria per gli interventi eseguiti in parziale difformità.

Massime di principio

  • Un provvedimento comunale che, all’esito di un procedimento repressivo, archivia espressamente l’accertamento edilizio affermando la conformità dell’opera, e le successive determinazioni che ne confermano il presupposto, costituiscono atti rilevanti e non meramente interni o istruttori; finché non rimossi, impediscono di fondare una nuova ordinanza di demolizione sul medesimo presupposto fattuale e ingenerano un qualificato affidamento nel privato.
  • La prova della preesistenza di un manufatto edilizio a una determinata data deve riguardare l’opera nella sua concreta consistenza, dimensione e configurazione accertata dall’amministrazione, non opere diverse o porzioni differenti dell’immobile.
  • L’onere di provare la natura, l’entità e la data di ultimazione delle opere edilizie grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso che ne deduca la preesistenza o la legittimità; tale regola si fonda anche sul principio di vicinanza della prova.
  • La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è una misura residuale, applicabile nei casi di parziale difformità quando la demolizione pregiudichi le parti eseguite legittimamente; la questione deve essere valutata nella fase esecutiva e non condiziona la legittimità dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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