Sentenza n. 8368/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda risarcitoria conseguente all’annullamento della revoca anticipata dell’incarico di Direttore della Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo e alla contestuale assegnazione della Direzione regionale della Toscana
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla revoca illegittima del precedente incarico dirigenziale, già annullata dal giudice amministrativo per difetto di motivazione e violazione dell’art. 201 del d.lgs. 217/2005. Ha dedotto la perdita di chance di conseguire l’incarico di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incarichi apicali presso organismi internazionali e posizioni di vertice nel Dipartimento della protezione civile; il danno da demansionamento o dequalificazione; il danno morale e il danno all’immagine. Ha invocato la responsabilità aquiliana delle amministrazioni ai sensi dell’art. 2043 c.c., sostenendo la sussistenza dell’illegittimità, dell’ingiustizia del danno, del dolo o della colpa dell’amministrazione, del nesso causale e del danno-conseguenza, anche mediante prova presuntiva e liquidazione equitativa. Le amministrazioni hanno contestato la responsabilità, la prova del danno e del nesso causale, la configurabilità delle chance dedotte e del demansionamento; hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuta coinvolta soltanto tramite un parere non vincolante.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo sufficiente il suo coinvolgimento obbligatorio nel procedimento di conferimento degli incarichi mediante parere, anche se non vincolante. Nel merito ha riconosciuto il danno-evento, coincidente con la lesione dell’interesse legittimo oppositivo al mantenimento dell’incarico, e il nesso causale materiale con l’illegittima attività del Ministero dell’Interno. Ha ritenuto integrata l’ingiustizia del danno, poiché l’annullamento non aveva riguardato un mero vizio formale, ma aveva evidenziato l’assenza di una adeguata base giustificativa, di presupposti fattuali e giuridici intellegibili e di trasparenza nelle scelte amministrative. Ha precisato che, ove l’amministrazione invochi la possibile riedizione sfavorevole del potere, spetta ad essa allegare e provare le valide ragioni che avrebbero giustificato tale esito. L’elemento soggettivo è stato individuato non nel dolo, non provato, ma nella colpa di apparato, derivante dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione e dalla grave superficialità delle scelte prive di motivazione. È stata esclusa la dequalificazione, perché il nuovo incarico apparteneva allo stesso livello dirigenziale generale “B” e la diversità o il minor prestigio percepito delle mansioni non dimostrava l’attribuzione di compiti inferiori. È stata esclusa la perdita di chance, poiché il ricorrente non aveva provato una possibilità concreta, effettiva e apprezzabile di conseguire gli incarichi auspicati, caratterizzati da elevata discrezionalità o componente fiduciaria; inoltre, la cessazione anticipata di pochi mesi non risultava idonea a cancellare requisiti e considerazione professionale già maturati. È stato negato il danno morale, non essendo la frustrazione per la perdita di un incarico più gradito sufficiente a superare la soglia di risarcibilità e non potendo il danno non patrimoniale considerarsi in re ipsa. È stato invece riconosciuto il danno all’immagine professionale, limitatamente alla reputazione interna all’amministrazione: la revoca anticipata, non motivata e illegittima, poteva essere percepita come conseguenza di demeriti dirigenziali, sebbene inesistenti. Il danno è stato liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura del 5% della retribuzione mensile netta percepita durante il periodo di allontanamento dalla Direzione centrale, dal 1° dicembre 2018 al 1° ottobre 2021, oltre rivalutazione e interessi sui singoli ratei. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento e alle spese di lite, mentre le spese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana delle amministrazioni per la lesione ingiusta di una situazione giuridica soggettiva, quando risultino provati danno-evento, nesso causale, ingiustizia del danno ed elemento soggettivo.
art. 201 d.lgs. 217/2005
contestuale apprezzamento di attitudini individuali e capacità professionali dei singoli, in raffronto alla natura e caratteristiche delle funzioni da esercitare, declinate secondo obiettivi e programmi da realizzare
Impone, nel conferimento degli incarichi dirigenziali generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una valutazione comparativa e motivata delle attitudini e capacità professionali rispetto alle funzioni, agli obiettivi e ai programmi; la sua violazione, insieme alla totale carenza motivazionale, è indice di colpa di apparato.
art. 201, comma 3, d.lgs. 217/2005
Prevede il coinvolgimento obbligatorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante parere nel procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali generali; tale partecipazione è sufficiente a fondarne la legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio relativo all’illegittimità dell’incarico.
art. 21 d.lgs. 165/2001
La revoca anticipata dell’incarico dirigenziale è normalmente associata alla responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi; tale connotazione negativa può concorrere, se la revoca è illegittima e immotivata, a integrare un pregiudizio concreto alla reputazione professionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. 33/2013
La trasparenza costituisce sostanza dell’azione amministrativa; l’assenza di una base giustificativa chiara e intellegibile nelle scelte di conferimento e revoca degli incarichi contribuisce a qualificare l’illegittimità come sostanziale.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale all’immagine quando il diritto al ristoro sia accertato ma la precisa quantificazione risulti difficoltosa.
Massime di principio
- Nelle controversie risarcitorie relative alla revoca illegittima di un incarico dirigenziale, l’interesse legittimo oppositivo al mantenimento dell’incarico, già conferito e in corso di svolgimento, integra il collegamento con un bene della vita e consente, in presenza degli ulteriori presupposti, la tutela risarcitoria anche se l’amministrazione avrebbe potuto astrattamente rieditare il potere in senso sfavorevole.
- Quando l’amministrazione deduce che, anche dopo l’annullamento dell’atto, il privato non avrebbe comunque avuto diritto alla conservazione dell’incarico, spetta all’amministrazione allegare e provare le valide ragioni che avrebbero giustificato il nuovo esercizio sfavorevole del potere; non è sufficiente il richiamo astratto alla possibilità di riedizione.
- La colpa di apparato può essere desunta dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, dalla mancata osservanza dei criteri legali di valutazione degli incarichi dirigenziali e dalla totale assenza di motivazione, anche quando non siano provati il dolo, la preordinazione lesiva o lo sviamento di potere.
- Nel pubblico impiego non contrattualizzato non sussiste demansionamento per la sola assegnazione di funzioni diverse, meno visibili o soggettivamente meno prestigiose, se il nuovo incarico appartiene allo stesso livello giuridico e retributivo previsto per il ruolo di appartenenza; occorre l’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a tale livello.
- La perdita di chance risarcibile richiede la prova di una concreta, effettiva e apprezzabile probabilità di conseguire il risultato perduto; tale prova è particolarmente rigorosa quando l’incarico futuro abbia natura altamente discrezionale o fiduciaria.
- Il danno all’immagine professionale non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni fondate su elementi diversi dall’illegittimità in sé; la revoca immotivata di un incarico dirigenziale, per il significato ordinariamente associato alla responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi, può determinare un pregiudizio concreto alla reputazione interna quando siano esclusi demeriti del dirigente e non sia possibile la reintegrazione nell’incarico.
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