Sentenza del 06/09/2022 n. 26282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento IVA per l'anno 2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate per operazioni soggettivamente inesistenti relative a rapporti commerciali intrattenuti con le società cosiddette 'cartiere' (MR Trade srl e MGK 2010 srl). I ricorrenti contestavano, in particolare: la mancata prova della malafede o della consapevolezza della frode da parte del destinatario delle fatture; la mancata valutazione delle prove di buona fede del contribuente (diligenza esercitata); la rilevanza di una sentenza penale di assoluzione; la carenza di potere del funzionario che sottoscrisse l'avviso; e profili formali relativi al PVC e alla motivazione della sentenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della CTR. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi secondo cui l'Amministrazione deve dimostrare l'alterità soggettiva delle operazioni e, con elementi oggettivi e specifici, la conoscibilità (o consapevolezza) da parte del cessionario che l'operazione si inseriva in una frode IVA; una volta assolto questo onere dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La CTR aveva valorizzato plurimi indizi a carico (assenza di sedi/idoneità delle cartiere, omessi versamenti, vendite sottocosto, successione anomala delle ragioni sociali, conoscenza personale dei rappresentanti, incremento esponenziale dei rapporti) e aveva ritenuto insufficienti le difese basate sulla sola regolarità formale della documentazione e sui pagamenti. La Corte ha inoltre dichiarato irrilevante per il giudizio tributario l'assoluzione penale e ha ritenuto infondate le censure sulla firma dell'atto e sulla produzione del PVC. La pronuncia ha confermato che i soci accomandanti (S.G. e Sc.St.) erano estranei agli atti di gestione contestati e quindi esclusi dalla responsabilità, mentre la società e il socio accomandatario sono rimasti gravati dall'accertamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La norma è richiamata nel quadro della fattispecie penale collegata alle fatture per operazioni inesistenti; la Corte tributaria e la Cassazione distinguono però l'ambito penale da quello tributario e ritengono che l'eventuale accertamento penale non vincoli automaticamente il giudice tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Richiama i limiti probatori nel processo tributario: il processo tributario ammette l'uso di presunzioni semplici e regole probatorie diverse da quelle penali, perciò una sentenza penale di assoluzione non fa automaticamente scaturire l'infondatezza dell'accertamento tributario.
Art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5)
Norme processuali utilizzate per impostare i motivi di cassazione (violazione di norme, nullità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione). La Corte valuta che molte censure riguardavano fatti o valutazioni di merito incensurabili in sede di legittimità o erano generiche e dunque infondate.
Art. 372 c.p.c.
Invocata in relazione alla produzione in cassazione della sentenza penale; la Corte ha ritenuto tale produzione inammissibile perché diretta a rimettere in discussione fatti di merito non rilevanti ai fini dell'impugnazione di legittimità.
Art. 112 c.p.c.
Richiamato rispetto al profilo di omessa pronuncia; la Corte precisa che l'assenza di specifica argomentazione su una doglianza può equivalere a pronuncia implicita quando la tesi sia incompatibile con la decisione, e qui la CTR ha implicitamente rigettato alcune eccezioni ritenute infondate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma richiamata in ordine al contributo unificato: la sentenza dà atto degli obblighi di versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.
Costituzione, art. 111
Riferita al requisito costituzionale della motivazione delle sentenze; la Corte ritiene la motivazione della CTR adeguata rispetto alla soglia minima prevista dall'art. 111 Cost.
Massime di principio
- In tema di IVA, se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere (con ordinaria diligenza) che l'operazione si inseriva in una frode.
- Una volta forniti dall'Amministrazione indizi attendibili idonei a sostenere una presunzione semplice di frode, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile (prove di buona fede e verifiche appropriate).
- La sussistenza di una sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica di cosa giudicata nel processo tributario, che applica regole probatorie autonome e può legittimamente fondarsi su presunzioni semplici non idonee a sostenere una condanna penale.
- La produzione del processo‑verbale di constatazione (PVC) può essere richiamata nell'avviso di accertamento per relationem; la mancata allegazione formale della delega alla firma dell'atto non invalida automaticamente l'avviso salvo contestazione specifica e prova contraria.
- Per escludere la responsabilità dei soci occorre dimostrare l'estraneità alla gestione: i soci accomandanti che non partecipano alla gestione possono essere esclusi dalla responsabilità fiscale per operazioni loro estranee.
- In cassazione non sono ammesse doglianze generiche, e non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la valutazione probatoria; le censure devono essere circoscritte a questioni di diritto.
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