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Ordinanza

Ordinanza n. 1494/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela n. 24/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela n. 24/2025, notificata all’amministrazione. Il TAR ha rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo era stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso un ufficio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, competente per il distretto dell’autorità giudiziaria adita. La notifica è stata quindi ritenuta nulla per violazione dell’art. 41, comma 3, c.p.a. e dell’art. 11 del r.d. 1611/1933. Poiché il Ministero non si è costituito, trova applicazione l’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 148/2021.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. La ricorrente deve depositare la prova dell’avvenuta rinnovazione entro quindici giorni dalla notificazione. Il giudice ha precisato che la rinnovazione impedisce ogni decadenza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell’autorità giudiziaria adita.

  • art. 11 r.d. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato del distretto competente.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza

    In caso di notifica nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l’adempimento tempestivo conserva gli effetti processuali della notifica.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale presupposto della formulazione applicabile dell’art. 44, comma 4, c.p.a.

  • art. 11 c.p.a.

    Rilevante nel contesto del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, secondo quanto indicato nell’epigrafe e nello svolgimento del giudizio.

Massime di principio

  • Gli atti introduttivi di un giudizio amministrativo notificati contro un’amministrazione statale devono essere indirizzati, a pena di nullità, all’Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito, e non direttamente a un ufficio periferico dell’amministrazione.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione tempestiva impedisce il maturare di decadenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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