Cassazione Penale, Sentenza n. 46250/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, riguardante somme considerate profitto dei reati ex artt. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del divieto di ne bis in idem cautelare perché un precedente decreto era stato dichiarato inammissibile o annullato; 2) motivazione apparente o insufficiente in relazione al periculum in mora; 3) assenza di fumus commissi delicti per carenze probatorie e incongruenze nei calcoli; 4) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, con sequestro eccedente la quota di profitto attribuibile.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la rinnovazione del decreto di sequestro poiché il precedente annullamento era dovuto alla totale mancanza di motivazione sul periculum in mora e quindi non era sorto un giudicato cautelare preclusivo. La Corte ha considerato adeguata la nuova motivazione del Tribunale di riesame, che ha descritto elementi di fatto (accertamenti della G.d.F. e conversazioni intercettate) idonei a fondare il periculum in mora e il fumus commissi delicti. Quanto al profilo di proporzionalità, la Corte ha ritenuto che le censure erano state mal circoscritte e ha indicato la strada della restituzione dei beni eventualmente ancora vincolati direttamente al pubblico ministero. La ricorrente è stata condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma sostanziale richiamata per la qualificazione del reato fiscale (elemento del capo di imputazione); la Corte non ha dubbi sulla rilevanza dell'articolo rispetto alle contestazioni di frode fiscale.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Richiamato come ulteriore norma sostanziale collegata ai profili di frode fiscale e al calcolo del profitto sequestrabile.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Norma citata in relazione al regime sanzionatorio e agli aspetti fiscali connessi alle fatturazioni ritenute inesistenti.
cod. proc. pen., art. 321
Richiamato in relazione alla fase cautelare e alle competenze del giudice; usato nel quadro delle censure mosse dal difensore.
cod. proc. pen., art. 309, comma 9
Citato per legittimare i poteri del giudice di integrazione della motivazione del decreto di sequestro a fini di confisca.
cod. proc. pen., art. 324, comma 7
Richiamato come dispositivo che consente al Tribunale di riesame di integrare la motivazione del decreto impugnato, nel limite stabilito dalla legge.
cod. proc. pen., art. 275
Richiamato in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari reali.
cod. proc. pen., art. 325
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: ammissibilità per violazione di legge e vizi radicali della motivazione.
cod. proc. pen., art. 606
Richiamato in relazione alle fattispecie di motivi di impugnazione indicati nel ricorso per cassazione (lett. b, c, e ecc.).
cod. proc. pen., art. 616
Citato per la pronuncia sulle spese e sulla sanzione per l'inammissibilità del ricorso.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Riferimento formale alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero secondo la norma emergenziale citata.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem cautelare opera solo se la decisione precedente ha effettuato una valutazione di merito sui presupposti della misura; l'annullamento per vizi meramente formali o per carenza motivazionale non impedisce una nuova misura basata sugli stessi fatti se la motivazione viene poi adeguata.
- L'annullamento di un decreto di sequestro per totale mancanza di motivazione sul periculum in mora non crea automaticamente un giudicato cautelare: il riesame può integrare e correggere la motivazione e legittimare un nuovo vincolo sugli stessi beni.
- La motivazione del periculum in mora deve collegare fatti concreti (es. modalità fraudolente, rischio di dispersione del patrimonio, stratagemmi per eludere i creditori) alle esigenze cautelari; argomentazioni generiche o apodittiche sono invalide.
- In sede di cassazione dei provvedimenti cautelari reali sono ammessi solo vizi di legge o vizi gravissimi della motivazione; quindi le contestazioni meramente critiche sulla valutazione probabilistica dei fatti hanno scarse chance di accoglimento se la motivazione appare coerente e raccordata alle risultanze.
- Sul tema della proporzionalità del sequestro, occorre dimostrare con precisione il carattere eccedente del vincolo rispetto alla quota di profitto attribuibile all'indagato; in caso di dubbi sulla permanenza del vincolo, la restituzione puo' essere chiesta direttamente al pubblico ministero.
- Quando la difesa eccepisce incompletezze probatorie (documentazione mancante, calcoli incongrui), è necessario evidenziare in modo puntuale quale elemento concreto renda impossibile la valutazione del fumus e non limitarsi ad affermazioni generiche.
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