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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Promozione della salute e del Benessere animale della Regione Puglia n° 283 del 12.6.2024, non notificata e pubblicata sul BURP n° 50 del 20.6.2024, avente ad oggetto: “Società SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ai sensi dell’art. 28 co.5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24 c. 3 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata ‘CAMELIA’ presso la nuova sede ubicata in Leverano (LE) alla Via Bandiera snc”; - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, n° 209 del 14.6.2022, non notificata e conosciuta solo a seguito dell’esame della suddetta Determinazione n° 283/2024, con la quale la Regione Puglia ha rilasciato alla Società Sol Levante S.r.l. “parere favorevole, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7., comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata ‘CAMELIA’, con n. 14 posti letto, ……, dalla sede di Specchia alla Via Don Minzoni n. 15……alla nuova sede di Leverano alla Via F.lli Bandiera snc” - del provvedimento prot. n. 3501 del 20.2.2023, conosciuto solo a seguito a seguito dell’esame della suddetta Determinazione n° 283/2024, con il quale il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, del Comune di Leverano (LE), ha rilasciato alla Società Sol Levante s.r.l. l’”autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi dell’art. 17. Comma 2 e 3 della l.r. 9/2017, di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica per n. 14 utenti (art. 1 R.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.) da realizzarsi nell’immobile situato in via Fr.lli Bandiera snc”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti proposti dalla Società Sorgente S.r.l. il 12 ottobre 2024: - dell’Accordo contrattuale per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Comunità Riabilitative Psichiatriche Intensive di cui ai RR.RR. Regione Puglia n. 3/2005, n. 7/2002 e n. 11/2008 del 30.8.2024, concluso dall’ASL Lecce con la controinteressata Sol Levante S.r.l. e dell’eventuale provvedimento regionale o dell’ASL Lecce di approvazione, allo stato non conosciuto; - ove occorra, del parere favorevole dell’ASL Lecce prot. n. UO171860 del 18.11.2021 e della nota dell’ASL Lecce del 25.1.2024, allo stato di contenuti ignoti, poiché solo richiamati nella memoria della controinteressata datata 11.10.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, adottato in dipendenza o esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale ed i motivi aggiunti. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, proposti dalla Società Sorgente s.r.l. il 02 aprile 2025: - per quanto di interesse, la Nota Prot. n. AOO_183/1739 del 02 febbraio 2021 del Dirigente regionale del Dipartimento Promozione Salute, nella parte in cui si dichiara, in motivazione, che, in virtù di una “interpretazione letterale e teleologica della norma di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. 18/2020, le strutture delle tipologie ivi elencate, tra cui le CRAP, le quali siano già autorizzate all’esercizio alla data del 24/7/2020, previo rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione nel periodo di vigenza del D.L. n. 90/2014, in assenza della preventiva verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, sono da considerarsi ex lege ricomprese nella programmazione regionale”, tra esse annoverando la CRAP privata “Camelia” di Specchia, di proprietà della controinteressata. Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, proposti dalla Società Sorgente S.r.l. il 04 dicembre 2025: - della Deliberazione del D.G. dell’ASL di Lecce n° 1422 in data 16.10.2025, avente ad oggetto “Regione Puglia. Deliberazione della G.R. n. 1265 del 11/08/2025, avente per oggetto ‘D. Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da strutture accreditate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l’anno 2025’. Presa d’atto e adempimenti conseguenti. Assegnazione del budget massimo di spesa, annualità 2025, alle Strutture per la Salute Mentale Età Adulta insistenti nel territorio di competenza ASL Lecce. Budget complessivo assegnato: € 21.468.108,40. Atto immediatamente esecutivo”, nelle parti in cui ha annoverato anche la CRAP privata “Camelia” di Specchia, di proprietà della controinteressata Sol Levante S.r.l., tra quelle destinatarie del budget complessivo ed individuale assegnati con la stessa Deliberazione; - dell’Accordo contrattuale per l’anno 2025, trasmesso dall’ASL di Lecce alla Sol Levante S.r.l. in data 10.11.2025, relativamente alla struttura CRAP Camelia di Leverano, per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di C.R.A.P. intensive di cui ai RR.RR. Regione Puglia n. 3/2005, n. 7/2002 e n. 11/2008; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione regionale all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale della CRAP Camelia presso la nuova sede di Leverano, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, agli accordi contrattuali e all’assegnazione del budget sanitario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di altre CRAP accreditate, ha impugnato gli atti con cui la Regione Puglia ha autorizzato la controinteressata al trasferimento della CRAP Camelia da Specchia a Leverano e ne ha disposto l’accreditamento istituzionale, nonché gli atti successivi relativi agli accordi contrattuali e all’assegnazione del budget. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della D.G.R. Puglia n. 793/2020, degli artt. 7, 24 e 28 della l.r. Puglia n. 9/2017, degli artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, delle norme regionali sul fabbisogno sanitario e della D.G.R. n. 1800/2018; errore sui presupposti, illogicità, irrazionalità, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento e sviamento. Secondo la ricorrente, il divieto regionale di nuove CRAP intensive avrebbe impedito anche il trasferimento autorizzato alla controinteressata e l’accreditamento sarebbe stato rilasciato senza la necessaria verifica di compatibilità. Ha inoltre contestato l’interpretazione dell’art. 8 l.r. Puglia n. 18/2020, secondo cui le CRAP già autorizzate all’esercizio alla data del 24 luglio 2020, previa autorizzazione alla realizzazione rilasciata durante la vigenza del d.l. n. 90/2014, sarebbero ricomprese ex lege nella programmazione regionale. La ricorrente ha collegato il proprio interesse all’impugnazione all’incremento della concorrenza e alla paventata saturazione del fabbisogno e dei posti letto, nonché all’inerzia regionale sulla propria istanza del 28 novembre 2022 per la realizzazione di una CRAP a Tuglie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse, ritenendo che l’eventuale annullamento degli atti relativi alla controinteressata non avrebbe procurato alla ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. In particolare, non vi era un collegamento diretto tra gli atti impugnati e l’asserita inerzia regionale sull’istanza presentata per la CRAP di Tuglie; la ricorrente non aveva impugnato il silenzio né sollecitato formalmente la Regione e l’annullamento degli atti avversati non avrebbe comportato il rilascio della verifica di compatibilità richiesta. Anche l’interesse concorrenziale è stato ritenuto generico e non supportato dalla prova di un concreto pregiudizio, tanto più che la controinteressata aveva chiesto il trasferimento di una struttura esistente, senza incremento dei posti letto, e la disciplina regionale non consentiva nuove autorizzazioni per CRAP intensive. Il Collegio ha comunque rilevato, in via subordinata, l’irricevibilità per tardiva impugnazione della determinazione regionale n. 209/2022, pubblicata nel giugno 2022 e impugnata oltre il termine di sessanta giorni. Nel merito ha ritenuto infondate le censure: la D.G.R. n. 793/2020 vietava nuove autorizzazioni alla realizzazione di CRAP intensive, ma non si estendeva all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, che non aumenta i posti letto e non incide sul fabbisogno; l’art. 8 l.r. Puglia n. 18/2020, norma successiva e sovraordinata alla delibera regionale, consentiva l’accreditamento delle CRAP già in esercizio alla data del 24 luglio 2020. Gli impropri richiami normativi contenuti nell’atto impugnato sono stati qualificati come meri errori materiali rettificati dall’amministrazione. È stata ritenuta legittima anche l’interpretazione regionale secondo cui la CRAP Camelia, autorizzata alla realizzazione nel 2014 e all’esercizio nel 2020, era ex lege ricompresa nella programmazione regionale. Le impugnazioni degli accordi contrattuali del 2024 e del 2025 e dell’assegnazione del budget sono state inoltre ritenute inammissibili per mancata dimostrazione di un pregiudizio attuale e concreto. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 l.r. Puglia n. 18/2020 è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la norma non sostituiva la legge statale di conversione di un decreto-legge non convertito, ma si limitava a ricomprendere nella programmazione regionale posti letto di una CRAP già utilizzati a carico del SSR. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 l.r. Puglia n. 9/2017

    eventuale verifica di compatibilità regionale per la realizzazione delle strutture sanitarie

    La verifica di compatibilità riguarda l’autorizzazione alla realizzazione e non impedisce, secondo il TAR, il trasferimento di una struttura già autorizzata quando non vi sia incremento dei posti letto.

  • art. 17 l.r. Puglia n. 9/2017

    Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio

    La disposizione è distinta dall’art. 7 e conferma, in via sistematica, che il trasferimento di una struttura autorizzata non coincide con una nuova autorizzazione alla realizzazione.

  • art. 24 l.r. Puglia n. 9/2017

    accreditamento istituzionale

    Il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata verifica della funzionalità della struttura, ritenendo applicabile l’accreditabilità prevista dall’art. 8 l.r. Puglia n. 18/2020 e correttamente istruita la domanda.

  • art. 28 l.r. Puglia n. 9/2017

    autorizzazione all’esercizio per trasferimento

    Il riferimento improprio a tale disposizione nell’atto regionale è stato qualificato come mero errore materiale, rettificato dall’amministrazione, non incidente sulla legittimità sostanziale del provvedimento.

  • art. 8 l.r. Puglia n. 18/2020

    Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio ... sono accreditabili

    La norma ricomprende nella programmazione regionale, ai fini dell’accreditamento, le CRAP già autorizzate all’esercizio alla data del 24 luglio 2020, previa autorizzazione alla realizzazione rilasciata nella vigenza del d.l. n. 90/2014, anche in assenza della preventiva verifica di compatibilità al fabbisogno.

  • artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute infondate alla luce della disciplina regionale applicabile all’accreditamento della struttura già in esercizio.

  • D.G.R. Puglia n. 793/2020

    a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento non saranno ritenute ammissibili le nuove istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ... di CRAP di tipo intensivo

    Il divieto riguarda le nuove autorizzazioni alla realizzazione di CRAP intensive e non l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, che non comporta aumento dei posti letto né incidenza sul fabbisogno regionale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da strutture accreditate

    La disposizione è richiamata nell’atto di assegnazione del budget sanitario, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale.

  • art. 73 c.p.a.

    Il rispetto dei termini a difesa ha determinato il rinvio dell’udienza di merito dopo la proposizione dei secondi motivi aggiunti.

  • art. 8 l.r. Puglia n. 18/2020 in relazione agli artt. 77 e 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la norma regionale non ha disciplinato gli effetti di un decreto-legge non convertito, ma ha regolato autonomamente la programmazione regionale dell’accreditamento.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo richiede un’utilità concreta, personale e attuale ottenibile dall’annullamento dell’atto; non è sufficiente il generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa, né la mera allegazione di un incremento della concorrenza o della possibile saturazione del mercato senza prova del concreto pregiudizio.
  • L’impugnazione degli atti autorizzativi o di accreditamento relativi a una struttura sanitaria concorrente è inammissibile quando l’annullamento non consenta al ricorrente di ottenere direttamente il provvedimento richiesto per la propria struttura e non elimini l’inerzia dell’amministrazione nel procedimento da esso avviato.
  • Il divieto di nuove autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie, previsto da un atto di programmazione regionale per esigenze di fabbisogno, non si estende automaticamente all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di una struttura già esistente, quando il trasferimento non comporti aumento dei posti letto né incida sul fabbisogno regionale.
  • Una norma regionale successiva e di rango legislativo può disciplinare l’accreditabilità di strutture sanitarie già autorizzate all’esercizio e concretamente operanti entro una determinata data, ricomprendendole nella programmazione regionale anche se anteriormente non era stata svolta la verifica di compatibilità al fabbisogno, purché la disciplina non pretenda di sostituire la legge statale di conversione di un decreto-legge non convertito.
  • La tardiva impugnazione dell’atto presupposto, soggetto a pubblicazione e lesivo in modo immediato, comporta l’irricevibilità della domanda quando il ricorrente non dimostri che la lesione sia divenuta conoscibile soltanto con l’adozione dell’atto successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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