Cassazione Civile, Ordinanza n. 04112/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a una società maggiori importi IVA per gli anni 2011 e 2012, assumendo che fosse stata indebitamente applicata l'esigibilità differita dell'imposta (IVA per cassa) prevista dall'art. 7 del d.l. n. 185/2008. La società sosteneva di aver versato e contabilizzato l'IVA al momento del pagamento delle prestazioni e di aver emesso note di variazione in diminuzione per mancato incasso dei corrispettivi. In cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 7 d.l. n. 185/2008 e dell'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il regime di IVA per cassa potesse desumersi dal comportamento concludente e dai registri/dichiarazioni periodiche anche in assenza dell'annotazione in fattura; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che i presupposti per le note di variazione fossero integrati per la risoluzione dei rapporti con i cessionari e il mancato espletamento delle prestazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che il regime agevolativo dell'art. 7 d.l. n. 185/2008, quale disciplina eccezionale e derogatoria, richiedeva per le singole operazioni l'espressa annotazione in fattura dell'esigibilità differita e del riferimento normativo; non era quindi sufficiente il solo comportamento concludente del contribuente, e nel caso concreto non risultava provato che la società avesse optato per il regime per tutte le operazioni in modo idoneo a superare la mancanza dell'annotazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto, cioè della prova circa il venir meno dei presupposti delle note di variazione. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 29 novembre 2008, n. 185
"la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma"
Norma eccezionale che consente l'IVA per cassa per alcune operazioni tra soggetti passivi, ma solo a condizione dell'espressa annotazione in fattura; non è sufficiente, nel regime originario, il solo comportamento concludente per operazioni singole.
art. 6, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede, a regime, il differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento in specifiche ipotesi previste dalla legge.
art. 32-bis d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Introduce un regime opzionale di IVA per cassa in attuazione del diritto UE, distinto dalla disciplina eccezionale previgente, e consente il rinvio a un provvedimento attuativo per le modalità di opzione.
art. 167-bis Dir. 2006/112/CE
Base eurounitaria del regime opzionale di contabilità di cassa per le piccole e medie imprese.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Regola le variazioni in diminuzione; la relativa censura non può tradursi in una rivalutazione del fatto circa la prova dei presupposti della nota di variazione.
art. 1, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
L'opzione per il regime fiscale può essere desunta anche da comportamento concludente quando il regime è realmente opzionale e riferito all'intero impianto applicativo.
art. 4 l. 21 novembre 2000, n. 342
Richiamata come norma interpretativa in tema di opzioni fiscali e comportamento concludente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina agevolativa dell'IVA per cassa, quando prevista come deroga eccezionale al regime ordinario, va interpretata restrittivamente e richiede il rispetto puntuale delle condizioni formali imposte dalla legge, tra cui l'annotazione in fattura dell'esigibilità differita e del relativo riferimento normativo.
- Il comportamento concludente del contribuente può valere a integrare l'opzione per un regime fiscale solo quando la disciplina applicabile sia davvero configurata come regime opzionale generale; non può supplire, di regola, alla mancanza dei requisiti formali richiesti per singole operazioni in un regime eccezionale e selettivo.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti di una nota di variazione.
- Per le variazioni in diminuzione IVA, il contribuente deve allegare e dimostrare i presupposti sostanziali che legittimano l'emissione della nota di rettifica; in mancanza, la censura che si limiti a invocare la norma senza investire correttamente il dato fattuale è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04010/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04011/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04012/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04013/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04015/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04017/2024 del 14/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →