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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13206/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di deposito, custodia e caricazione di prodotti petroliferi di proprietà del titolare del deposito fiscale. A seguito di un incendio con perdita dei prodotti, il titolare del deposito ha chiesto alla società ricorrente il pagamento del valore della merce perita e anche il riaddebito dell'accisa che esso aveva versato all'erario sui prodotti distrutti. La società ha pagato quanto richiesto e poi ha presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sostenendo che l'accisa non dovesse gravare definitivamente su di lei e invocando la disciplina unionale e interna sul rimborso dell'imposta indebitamente riscossa, nonché gli artt. 53, 117 e 24 Cost. Con il ricorso per cassazione ha lamentato, in sostanza, il diniego del rimborso e la mancata rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, deducendo che essa sarebbe il soggetto effettivamente gravato dal tributo e che il rimborso al soggetto obbligato sarebbe stato impedito dalle regole interne e unionale, con conseguente impossibilità di tutela.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la pretesa non fosse fondata sul rapporto tributario di accisa, ma sull'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta dalla società nei confronti del titolare del deposito fiscale, comprensiva della manleva per l'imposta pagata e del rischio del perimento della merce. Ha escluso che la ricorrente potesse agire come soggetto passivo del tributo o come consumatore finale e ha considerato non pertinente la giurisprudenza unionale richiamata, perché riferita a domande di rimborso connesse al rapporto d'imposta e non a un rapporto civilistico tra privati. Ha inoltre negato la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo già chiaro che l'obbligazione alla base della domanda non era tributaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 direttiva 2008/118/CE

    "l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio... nei casi stabiliti dagli Stati membri e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso"

    Il rimborso dell'accisa è ammesso solo nei casi previsti dagli Stati membri e alle condizioni da essi fissate; la disposizione non consente di fondare la legittimazione al rimborso al di fuori del rapporto d'imposta e, nel caso concreto, non era applicabile alla pretesa dedotta in giudizio.

  • art. 37 direttiva 2008/118/CE

    "l'accisa non è esigibile in tale Stato membro"

    La non esigibilità è collegata a distruzione totale o perdita irrimediabile dei prodotti nel corso del trasporto in ipotesi tipizzate; la Corte la richiama per mostrare la specifica disciplina unionale della materia, non coincidente con il caso deciso.

  • art. 14 d.lgs. n. 504/1995

    comma 2; comma 3; comma 4

    L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; in particolare, il rimborso è previsto per i prodotti immessi in consumo trasferiti in altro Stato membro o esportati, mentre il soggetto al rapporto d'imposta può far valere l'indebito pagamento o l'impossibilità di detrazione. La ricorrente non rientrava in tali ipotesi.

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1995

    È richiamato per indicare che nel caso concreto si erano verificati sia il fatto generatore dell'accisa sia la condizione di esigibilità mediante immissione in consumo.

  • art. 19 d.l. 30 settembre 1982 n. 688

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che il rimborso delle imposte di consumo spetterebbe solo se l'onere non sia stato trasferito su altri soggetti; la Corte reputa tale argomento non decisivo perché la domanda non riguarda il rimborso nel rapporto tributario.

  • art. 53 Cost.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che il diniego di rimborso violerebbe il principio di capacità contributiva; la Corte esclude la pertinenza del richiamo, trattandosi di pretesa fondata su un rapporto contrattuale tra privati.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato insieme ai principi unionali di effettività, ma la Corte lo reputa inconferente perché la controversia non concerne l'obbligazione tributaria verso l'erario.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte nega che la questione ponga problemi di tutela dell'azione di ripetizione dell'indebito nel rapporto tributario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto, in conseguenza della soccombenza.

Massime di principio

  • La legittimazione al rimborso di un'imposta indiretta indebitamente pagata va valutata nel rapporto tributario di imposta; chi agisce in base a un autonomo titolo contrattuale non può invocare la disciplina del rimborso fiscale se la sua pretesa non deriva dall'indebito verso l'erario.
  • La traslazione economica del tributo rileva solo quando l'azione di rimborso si colloca nel sistema legale dell'imposta; se il pagamento richiesto deriva da una manleva o da un diverso assetto negoziale tra privati, la pretesa resta civilistica e non consente di applicare i principi sull'indebito tributario.
  • La giurisprudenza unionale sul rimborso dei tributi indebitamente riscossi non è pertinente quando il soggetto che chiede la restituzione non è il soggetto passivo dell'imposta e non agisce contro l'ente impositore per l'indebito tributario.
  • Il rinvio pregiudiziale è superfluo quando la corretta soluzione della controversia discende dal rilievo che la domanda non pone una questione di interpretazione della disciplina unionale sull'imposta, ma riguarda un rapporto contrattuale di diritto interno.
  • Il soggetto che, con libera scelta negoziale, assume il rischio del perimento della merce e l'obbligo di manleva verso il contraente non può poi trasformare l'esecuzione di tale patto in una domanda di rimborso dell'accisa nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneMandato
RamiProcesso civileTributiContratti
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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