Sentenza n. 1028/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto prot. nr. -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, datato 25.09.2024, nella parte in cui ha decretato l’infermità sofferta dall’odierno ricorrente - “-OMISSIS-” - quale non dipendente da causa di servizio e, quindi per la medesima infermità, respinto l’istanza presentata ai fini dell’equo indennizzo; - del parere nr. -OMISSIS- del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le Cause di Servizio, reso nell’adunanza nr.-OMISSIS-in cui ha considerato: “[…] – che non esistono al momento evidenza scientifiche circa la correlazione casuale tra infezione -OMISSIS-– che l’infermità -OMISSIS-NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di -OMISSIS- la cui eziologia, sebbene sconosciuta, viene tuttavia attribuita a fattori psicosomatici od immunologici, tutti comunque di natura costituzionale, sui quali nessuna azione dannosa può aver esercitato nel caso di specie il servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante […]”; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio di un’infermità e il conseguente equo indennizzo, unitamente al parere contrario del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, contestando il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erronea interpretazione e valutazione dei fatti, l’errore sui presupposti, l’illogicità, l’incongruità, l’inattendibilità, l’apoditticità, la manifesta ingiustizia, lo sviamento e la disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e della disciplina sui rischi tipizzati prevista dai d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Il militare aveva prestato servizio nella missione internazionale Joint Enterprise in Kosovo, sostenendo di essere stato esposto a polveri e nanoparticelle derivanti dai pregressi bombardamenti con uranio impoverito, nonché a cibi e acqua locali potenzialmente contaminati. Dopo il rientro aveva contratto un’infezione, cui erano seguite ulteriori patologie e la diagnosi dell’infermità oggetto del diniego. Il ricorrente ha sostenuto che il Comitato di verifica avesse motivato in modo generico l’assenza di evidenze scientifiche e il riferimento a fattori costituzionali, senza specificarli; ha dedotto inoltre una contraddittorietà rispetto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altra patologia e ha invocato la presunzione del nesso causale elaborata dalla giurisprudenza per l’impiego in determinati teatri operativi. Ha infine prodotto esami attestanti la presenza di metalli pesanti nei tessuti. Le amministrazioni hanno contestato la fondatezza delle censure, sostenendo l’assenza di evidenze scientifiche sul nesso tra esposizione e patologia e negando l’applicabilità del regime presuntivo alle patologie non tumorali.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo impugnabile unitamente all’atto finale il parere del Comitato di verifica, incardinato presso tale Ministero. Il decreto ministeriale è stato qualificato come atto complesso, poiché il parere del Comitato ha natura sostanzialmente provvedimentale e carattere vincolante, rendendo la decisione finale espressione di una potestà congiuntamente riferibile ai due organi. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il parere del Comitato costituisce sintesi delle valutazioni medico-legali e tecnico-amministrative acquisite e si impone all’amministrazione, che può discostarsene solo in presenza di elementi non esaminati, omissioni o violazioni procedimentali. Il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giudiziale può verificare l’attendibilità delle operazioni tecniche, la coerenza del criterio scientifico e la corretta applicazione al caso concreto, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione opinabile. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione fondata sull’assenza di evidenze scientifiche e sull’origine costituzionale, psicosomatica o immunologica dell’infermità. Il ricorrente non aveva prodotto una consulenza medico-scientifica idonea a dimostrare, anche in termini probabilistici, il ruolo eziologico o concausale dell’esposizione ambientale, dell’infezione o della presenza di metalli pesanti. Gli esami attestanti la presenza di tali metalli non dimostravano, da soli, che essi avessero determinato o concorso efficientemente all’insorgenza della patologia; la documentazione scientifica prodotta riguardava, inoltre, patologie tumorali e non quella oggetto del giudizio. È stata esclusa anche la contraddittorietà con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altra patologia, poiché le valutazioni relative a infermità diverse sono autonome e si fondano su presupposti scientifici e fattuali differenti. Infine, il TAR ha negato l’applicabilità della presunzione iuris tantum del nesso causale elaborata per patologie tumorali conseguenti all’esposizione a metalli pesanti e nanoparticelle in particolari teatri operativi. La presunzione, secondo la sentenza, non opera per ogni patologia, ma soltanto per le infermità neoplastiche considerate dalla relativa giurisprudenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità delle questioni e la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto che il diniego e il parere presupposto fossero sufficientemente motivati, nonostante il richiamo all’assenza di evidenze scientifiche e a fattori costituzionali, poiché il ricorrente non ha fornito elementi tecnico-scientifici idonei a scalfire la motivazione.
d.P.R. 37/2009
La disciplina sui rischi tipizzati è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che essa determinasse, nel caso concreto, il riconoscimento del nesso causale per una patologia non tumorale in assenza di prova scientifica specifica.
d.P.R. 90/2010
La disciplina sui rischi tipizzati è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che essa determinasse, nel caso concreto, il riconoscimento del nesso causale per una patologia non tumorale in assenza di prova scientifica specifica.
d.P.R. 40/2012
La disciplina sui rischi tipizzati è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che essa determinasse, nel caso concreto, il riconoscimento del nesso causale per una patologia non tumorale in assenza di prova scientifica specifica.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente in relazione al rischio di esposizione a micro e nanoparticelle di metalli pesanti; il giudice non ha ritenuto dimostrato che tale esposizione costituisse causa o concausa efficiente della patologia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, quale organo incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha portata sostanzialmente provvedimentale ed è impugnabile insieme all’atto conclusivo del procedimento; la sua natura vincolante può rendere il decreto finale un atto complesso riferibile congiuntamente al Comitato e all’amministrazione attiva.
- Il giudizio del Comitato di verifica sulle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo può verificare l’attendibilità delle operazioni tecniche, la coerenza e correttezza del criterio scientifico e la sua applicazione al caso concreto, ma non può sostituire una propria valutazione opinabile a quella dell’amministrazione.
- Per contestare validamente il giudizio tecnico-scientifico negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare, anche in termini probabilistici, il ruolo eziologico o concausale del servizio sulla specifica patologia; la mera allegazione dell’esposizione a fattori di rischio o la produzione di esami attestanti la presenza di metalli pesanti non dimostrano, da sole, il nesso causale.
- La presunzione iuris tantum del nesso eziologico elaborata per l’esposizione di militari a metalli pesanti e nanoparticelle in particolari teatri operativi non è generalizzabile a ogni infermità, ma opera esclusivamente nei limiti delle patologie, in particolare tumorali, per le quali la relativa elaborazione giurisprudenziale è stata riconosciuta.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una determinata patologia non vincola l’amministrazione né il giudice rispetto a una diversa patologia, poiché ciascuna valutazione deve essere compiuta autonomamente sulla base dei propri presupposti scientifici e fattuali.
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