Cassazione Penale, Sentenza n. 129/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo (disposto il 7/05/2020) di quote azionarie riconducibili a SILF s.a., Inergia s.p.a. e Preneste 89 s.r.l.. La ricorrente deduce violazione del principio di proporzionalità ex art. 321 c.p.p. (anche alla luce di principi europei e della CEDU), rilevando che il valore complessivo delle partecipazioni sottoposte a vincolo sarebbe "macroscopicamente" superiore alla somma indicata come distratta (circa 22,6 milioni) e quindi il sequestro sarebbe sproporzionato; si lamenta altresì carenza di motivazione e solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 321, comma 1, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione anche se la ricorrente non aveva proposto riesame sul provvedimento genetico, considerato che sono intervenuti elementi acquisiti successivamente (relazione dell'amministratore giudiziario e consulenze). Sul merito la Corte ha affermato che il principio di proporzionalità si applica al sequestro preventivo cd. impeditivo ma va calibrato sulla finalità della misura (evitare che la libera disponibilità della cosa aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli altri delitti). Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta non apparentemente viziata: il sequestro ha ad oggetto tutte le azioni (non solo quelle ritenute distratte) per impedire il completamento del presunto progetto di spoliazione della fallita e quindi la differenza di valore tra quanto sequestrato e l'entità del danno contestato non è decisiva. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma del mantenimento del sequestro.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo; applicabile nella forma cd. impeditiva per impedire che la libera disponibilità della cosa aggravi o prolunghi le conseguenze del reato. La Corte afferma che al sequestro impeditivo si applica il principio di proporzionalità, valutato rispetto alla finalità di prevenzione dell'aggravamento o della protrazione del reato.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regola l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare reale; richiamato in relazione al rimedio esperito dalla ricorrente.
art. 275 cod. proc. pen.
Stabilisce i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità per le misure cautelari personali; la giurisprudenza estende tali criteri anche alle misure cautelari reali, come criterio sistematico di bilanciamento.
r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (artt. 216, 219, 223)
Norme del codice della crisi (all'epoca R.D.) richiamate nelle contestazioni provvisorie relative a bancarotta e distrazione; costituiscono il riferimento sostanziale delle imputazioni che giustificano il sequestro.
art. 1 Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Tutela della proprietà privata; invocato per sostenere il principio del giusto equilibrio e della proporzionalità nel sacrificio del diritto di proprietà da misure cautelari reali.
art. 42 Cost.
Richiamato in quanto articolo che tutela la proprietà e la libera iniziativa economica; utilizzato per fondare il parametro costituzionale del bilanciamento con il diritto penale.
art. 117 Cost.
Richiamato rispetto all'efficacia e all'interpretazione delle norme dell'Unione europea e della CEDU nel diritto interno; nella decisione si rileva che i criteri europei integrano il test di proporzionalità.
art. 11 Cost. / principi europei
Citato dalla ricorrente quale tramite per l'applicazione diretta di principi europei; la Corte sottolinea l'integrazione dei canoni europei nel controllo di proporzionalità ma ritiene il quadro normativo nazionale e giurisprudenziale già adeguato.
Artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati dalla ricorrente come fonti europee sul diritto di proprietà e sulle garanzie; la Corte ne tiene conto nel richiamare il parametro del giusto equilibrio/proporzionalità.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità si applica anche al sequestro preventivo c.d. impeditivo: il giudice deve motivare sull'impossibilità di ottenere lo stesso risultato con misure meno invasive o con una modulazione più limitata del vincolo.
- Nel sequestro impeditivo non è determinante il mero confronto tra valore del bene sequestrato e l'entità del danno contestato: rileva la finalità preventiva del vincolo e la strumentalità del bene rispetto al rischio di aggravamento o reiterazione del reato.
- Il giudice deve valutare concretezza e probabilità del pericolo (periculum) in base a elementi di fatto: natura della cosa, connessione con il reato, destinazione o uso della stessa nelle operazioni contestate.
- La mancata proposizione del riesame sul provvedimento genetico non preclude automaticamente la possibilità di impugnare successivamente il rigetto della revoca del sequestro, soprattutto se emergono elementi nuovi successivi.
- Una valorizzazione economica o una rivalutazione del prezzo di mercato del bene sequestrato non garantisce di per sé la revoca del sequestro impeditivo: il dato economico è da inquadrare nella sua 'transitorietà' e nella funzione preventiva della misura.
- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p. sono difficilmente accolte quando la giurisprudenza ha già interpretato la norma alla luce dei principi di proporzionalità e delle garanzie europee; l'onere principale resta una motivazione adeguata del giudice.
- Per resistere efficacemente a un sequestro impeditivo è fondamentale dimostrare concretamente che: a) non sussiste un rischio attuale e concreto di aggravamento/protrazione del reato; b) esistono misure meno invasive idonee; c) la misura incide in modo sproporzionato sui diritti fondamentali, con riferimento a fatti e prove specifiche.
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