Cassazione Penale, Sentenza n. 38795/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di proscioglimento/assoluzione del Tribunale di Livorno nella parte in cui la sentenza disponeva la trasmissione della perizia psichiatrica al Ser.D di Cecina. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale (art. 606 c.1 lett. c) c.p.p.) e la mancata trasmissione degli atti al giudice competente (art. 568 c.5 c.p.p.), sostenendo che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza fosse erroneamente qualificato come reclamo inammissibile e non come appello da trattare dal collegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato perché il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non aveva il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione de plano in quella fattispecie. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità, quando ricorra una delle ragioni tassative dell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione (organo collegiale) e non del presidente. Perciò il decreto è stato annullato e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Non può essere invocato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza per dichiarare inammissibile de plano l'impugnazione proposta contro decisioni del giudice di primo grado quando si tratta di reclamo/impugnazione riconducibile al genus delle impugnazioni; tale dichiarazione di inammissibilità compete al giudice dell'impugnazione (organo collegiale) salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'art. 666 comma 2 per il procedimento di sorveglianza; la Corte precisa che la disposizione non autorizza il presidente a dichiarare l'inammissibilità delle impugnazioni che vanno decise dal collegio.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
La norma impone la trasmissione degli atti al giudice competente quando l'impugnazione riguarda questioni di competenza di altro giudice; qui il ricorrente aveva dedotto che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte d'appello se la questione non rientrasse nelle misure di sicurezza.
art. 591 cod. proc. pen.
Individua le ragioni tassative di inammissibilità che possono giustificare una dichiarazione di inammissibilità; quando ricorra una di tali ipotesi la dichiarazione va effettuata dal giudice dell'impugnazione, non dal presidente.
art. 680 comma 2 cod. proc. pen.
art. 680 comma 2 cod. proc. pen.
Regola le impugnazioni relative alle sentenze concernenti le misure di sicurezza; la Corte osserva che il Tribunale di sorveglianza ha competenza funzionale in materia di misure di sicurezza solo se l'impugnazione è limitata alle disposizioni che riguardano tali misure.
art. 579 comma 2 cod. proc. pen.
art. 579 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare l'ambito delle impugnazioni devolute al Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio il vizio di incompetenza funzionale; la Corte l'ha applicato per dichiarare la nullità del decreto del presidente.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa al reato contestato in primo grado; citata come titolo di accusa nella sentenza di merito ma non oggetto del problema processuale centrale.
artt. 651, 337 e 635 comma 2 cod. pen.
artt. 651, 337 e 635 comma 2 cod. pen.
Altri articoli penali relativi ai reati ascritti in primo grado; presenti nel fascicolo processuale ma non decisivi per la questione di competenza processuale affrontata in cassazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la Corte l'ha richiamata per la protezione della privacy.
Massime di principio
- Il presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile de plano un'appellazione/reclamo che rientri nel genus delle impugnazioni salvo i casi tassativi previsti dalla legge; tale dichiarazione spetta al giudice dell'impugnazione (collegio).
- Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente disposizioni sulle misure di sicurezza personali, il Tribunale di sorveglianza è funzionalmente competente; se invece l'impugnazione concerne anche altri capi penali o altri punti della decisione, la competenza ritorna al giudice della cognizione sul merito.
- La incompetenza funzionale configura una nullità assoluta e insanabile che la Corte può rilevare d'ufficio e che legittima l'annullamento del provvedimento e, se necessario, la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Se chi impugna richiede la trasmissione di atti o solleva questioni di competenza, il giudice deve valutare la competenza e, se necessario, trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.5 c.p.p.; non può sostituirsi il presidente a tale valutazione collegiale quando la materia è rimessa all'impugnazione.
- In procedimenti decisivi per la salute mentale (perizie psichiatriche, misure di sicurezza, ecc.), è essenziale valutare se la questione rientri nelle misure di sicurezza per stabilire la competenza: ciò influisce sul foro e sulla possibilità di decisione monocratica o collegiale.
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