Sentenza n. 206/2026 - Catania, Sezione 2
Azione avverso il silenzio serbato dal Comune di Lentini sull’istanza in data 12 settembre 2025 con cui la società ha richiesto l’adozione di un provvedimento di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Lentini sull’istanza di imposizione di servitù e occupazione temporanea, con determinazione dell’indennità provvisoria, per la realizzazione e l’esercizio di un’infrastruttura lineare energetica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società, autorizzata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle opere di connessione in media tensione, ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Lentini sull’istanza del 12 settembre 2025, reiterata mediante solleciti del 17 settembre e del 7 ottobre 2025. L’istanza era diretta all’adozione, ai sensi dell’art. 52-octies del d.P.R. n. 327/2001, dei provvedimenti di imposizione della servitù, occupazione temporanea e determinazione dell’indennità provvisoria, nell’ambito di un procedimento relativo a infrastrutture lineari energetiche di rilievo esclusivamente locale. La ricorrente ha dedotto l’obbligo del Comune di provvedere, fondato sull’art. 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, e ha chiesto anche la fissazione di una somma per ogni giorno di ritardo. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda avverso il silenzio. Il TAR ha ritenuto che l’art. 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 attribuisca al Comune le funzioni amministrative in materia espropriativa relative alle infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale; da tale attribuzione discende l’obbligo dell’amministrazione comunale di pronunciarsi espressamente sull’istanza della società. È stata quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio e il Comune è stato condannato a provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con un successivo termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. È stata invece respinta la domanda di penalità giornaliera, poiché tale misura non è prevista dall’art. 117 c.p.a. per il giudizio avverso il silenzio, a differenza di quanto previsto dall’art. 114 c.p.a. nel giudizio di ottemperanza; inoltre, la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente ad assicurare la soddisfazione della pretesa in tempi ragionevoli. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 52-sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
La disposizione fonda la competenza amministrativa comunale e, conseguentemente, l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza relativa all’imposizione della servitù e all’occupazione temporanea.
art. 52-octies d.P.R. n. 327/2001
Costituisce il riferimento normativo dell’istanza diretta all’imposizione della servitù, all’occupazione temporanea e alla determinazione dell’indennità provvisoria.
art. 12 d.P.R. n. 327/2001
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
art. 117 c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio non consente la fissazione della penalità giornaliera richiesta dalla ricorrente.
art. 114 c.p.a.
È richiamato per evidenziare che la penalità giornaliera è invece prevista nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce al Comune le funzioni amministrative in materia espropriativa relative a infrastrutture lineari energetiche di rilevanza esclusivamente locale, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza volta all’adozione dei relativi provvedimenti ablatori e alla determinazione dell’indennità provvisoria.
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando l’amministrazione, pur essendo titolare della funzione e destinataria di un’istanza procedimentale, omette di adottare una decisione espressa entro un termine ragionevole.
- In caso di accertata inerzia nel giudizio sul silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta, con un ulteriore termine per l’esercizio sostitutivo del potere.
- Nel giudizio avverso il silenzio non può essere disposta, sulla base dell’art. 117 c.p.a., una penalità giornaliera per il ritardo, trattandosi di misura prevista dall’art. 114 c.p.a. per il giudizio di ottemperanza.
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