Ordinanza n. 133/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della ordinanza dirigenziale 27 gennaio 2026 n. 29, a firma del Dirigente del Settore 3 – Affari legali e contratti – Servizio Controllo e Dissuasione Abusivismo Edilizio e Commerciale, avente ad oggetto riconduzione in pristino, entro 90 giorni dalla notifica della ordinanza, della destinazione d’uso assentita (magazzino) della unità immobiliare posta al piano terreno del condominio di Via Manzoni n. 41 e n. 43.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di riconduzione in pristino della destinazione d’uso assentita come magazzino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha imposto, entro novanta giorni dalla notificazione, il ripristino della destinazione d’uso assentita come magazzino per un’unità immobiliare posta al piano terreno di un condominio. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato che nei locali sembrerebbero essere insediate attività commerciali fin dagli anni Ottanta e che gli stessi sono attualmente locati a terzi, i quali vi esercitano attività di noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale. La decisione è fondata sulla sussistenza del periculum in mora: il carattere ripristinatorio della misura e la situazione concreta dei locali, utilizzati da lungo tempo per attività commerciali e attualmente locati a terzi per un’attività di noleggio di autovetture, rendono necessario preservare la situazione esistente fino alla decisione di merito, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. L’ordinanza non formula una valutazione definitiva sul fumus boni iuris né sulla legittimità sostanziale dell’atto. La discussione nel merito è stata fissata per il 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’atto in ragione del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, rinviando la definizione della controversia alla fase di merito.
Massime di principio
- In presenza di un’ordinanza amministrativa avente carattere ripristinatorio, la sospensione cautelare può essere disposta quando l’esecuzione immediata rischi di incidere in modo significativo sulla situazione giuridica e materiale esistente, rendendo necessario preservare la situazione fino alla decisione di merito.
- Il periculum in mora può essere riconosciuto anche considerando la durata dell’utilizzazione commerciale dei locali e la loro attuale locazione a terzi, quando l’esecuzione dell’ordine ripristinatorio inciderebbe sull’attività esercitata e sui rapporti in corso.
- Nella fase cautelare il giudice può accordare la sospensione sulla base del periculum e del bilanciamento degli interessi, senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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