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Ordinanza

Ordinanza del 21/04/2017 n. 10096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’associazione, confermando la decisione della CTR Lombardia che aveva escluso la qualifica di ONLUS per mancata dimostrazione dello svolgimento di attività assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati. La Corte ha riconosciuto in astratto la producibilità di nuovi documenti in appello, ma ha dichiarato inammissibile il relativo motivo per difetto di autosufficienza e di indicazione della decisività della documentazione. Ha inoltre precisato che i soci possono essere beneficiari delle attività solidaristiche solo se versano in condizioni di svantaggio previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, e ha condannato l’associazione alle spese, liquidate in Euro 6.100,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato.

Rigetto del ricorso di un’associazione contro il diniego della qualifica di ONLUS per mancata prova delle finalità di solidarietà sociale

Rigetto del ricorso e qualifica di ONLUS

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’associazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo il riconoscimento della qualifica di ONLUS nell’ambito delle attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria svolte dall’ente.

La ragione principale del diniego è stata individuata nella mancata dimostrazione, da parte dell’associazione, dell’effettivo perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, nonché dell’esistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10. Secondo la CTR, non era stata provata un’attività rivolta a soggetti terzi non associati e svantaggiati.

Motivi di ricorso

L’associazione ha fondato il ricorso su due motivi, illustrati anche con memoria, ai quali ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

  • Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, comma 1, e 58, comma 2.
  • Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 3, nonché l’omessa motivazione della sentenza impugnata.

Documentazione prodotta in giudizio

L’associazione sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e nuovamente depositata in appello. Si trattava, in particolare, di:

  • rendiconti annuali;
  • schede contenenti le proposte di assistenza formulate dai volontari ASGAI in favore di associati in condizioni di bisogno;
  • statuto associativo;
  • deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia delle ONLUS.

La Corte ha chiarito che, nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello. I documenti possono essere prodotti liberamente anche se preesistenti al giudizio di primo grado e persino quando la loro produzione in primo grado sia stata irrituale.

Diversamente, le prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio.

Nonostante tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. L’associazione non aveva indicato in modo autosufficiente il contenuto dei documenti né spiegato per quali ragioni essi avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa. In particolare, non era stata dimostrata la decisività della documentazione rispetto alla conclusione della CTR, fondata sulla mancata prova delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 460 del 1997.

La Corte ha ricordato che l’onere di dimostrare l’incidenza causale del vizio denunciato grava sul ricorrente. Inoltre, l’esame diretto degli atti del giudizio di merito è consentito nel giudizio di cassazione quando il vizio sia dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma non quando venga denunciato esclusivamente come violazione di legge o vizio motivazionale ai sensi dei nn. 3 e 5 della medesima disposizione.

Requisiti sostanziali per la qualifica di ONLUS

La Corte ha ribadito che l’attività delle ONLUS, in ragione del regime fiscale agevolato, deve essere caratterizzata dall’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Tale requisito costituisce un elemento qualificante della categoria degli enti non commerciali interessati.

Il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, salvo i casi di attribuzione di diritto della qualifica previsti dal comma 8, impone:

  • il rispetto di specifici vincoli statutari;
  • l’operatività nei settori tassativamente individuati dalla norma;
  • l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • una serie di obblighi e divieti;
  • l’inserimento delle relative clausole nello statuto o nell’atto costitutivo.

La Corte ha sottolineato che la disciplina è soggetta a stretta interpretazione. I requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 10 non possono essere sostituiti dalla semplice dimostrazione di una generica osservanza di fatto delle finalità solidaristiche.

Beneficiari delle attività e condizione di svantaggio

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, nei settori indicati dalla disposizione, tra cui assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, le finalità di solidarietà sociale ricorrono quando l’attività è diretta ad arrecare benefici a:

  • persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  • componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

La regola generale richiede quindi che i beneficiari siano soggetti terzi rispetto ai soci o agli altri componenti dell’organizzazione.

Tuttavia, la Corte ha precisato che l’art. 10, comma 3, consente di riconoscere la finalità solidaristica anche quando tra i destinatari delle attività vi siano soci, associati, partecipanti o altri soggetti indicati dall’art. 10, comma 6, lett. a), purché tali persone si trovino nelle condizioni di svantaggio previste dal comma 2, lett. a).

Ne consegue che i soci possono beneficiare delle attività istituzionali dell’associazione, ma non in quanto tali. È necessario che essi si trovino in una situazione oggettiva di svantaggio riconducibile alle condizioni previste dalla legge.

Interpretazione della nozione di svantaggio

Secondo i precedenti richiamati dalla Corte, la nozione di svantaggio deve essere interpretata restrittivamente, in considerazione della natura agevolativa della disciplina.

Lo svantaggio riguarda categorie di persone che versano in condizioni oggettive di disagio, derivanti, tra l’altro, da:

  • situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti;
  • situazioni di devianza o degrado;
  • grave precarietà economica o familiare;
  • emarginazione sociale.

La previsione mira a fronteggiare condizioni obiettivamente deteriori rispetto a quelle della generalità dei consociati, incentivando l’attività delle ONLUS in favore di specifiche categorie di soggetti.

Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria

La Corte ha richiamato anche l’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, che individua alcuni settori, tra cui l’assistenza sociale e socio-sanitaria, nei quali la finalità solidaristica è considerata dal legislatore come connaturata al settore di attività.

Tale previsione non elimina, tuttavia, il requisito dello svantaggio. Nei settori considerati, la condizione di svantaggio costituisce un presupposto implicito ed essenziale dell’attività, anche se non deve essere accertata secondo le modalità previste per gli altri settori indicati dal comma 2.

Pertanto, anche per l’assistenza sociale e socio-sanitaria, l’ente deve dimostrare che l’attività concretamente esercitata abbia natura solidaristica e sia effettivamente rivolta a persone che versano in condizioni di bisogno e svantaggio.

Valutazione della decisione della CTR

La Corte ha ritenuto che la decisione della CTR fosse fondata sul difetto di prova delle condizioni richieste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. La CTR aveva evidenziato che:

  • non era stata dimostrata un’attività svolta in favore di terzi non associati;
  • l’attività dell’associazione appariva lontana dagli scopi propri di una ONLUS;
  • la contribuente non aveva fornito la prova necessaria né in occasione dell’accesso dell’Agenzia delle Entrate presso la sede dell’associazione né mediante il ricorso introduttivo;
  • non era sufficiente dimostrare lo svolgimento di attività solidaristiche esclusivamente in favore di soggetti appartenenti alla compagine associativa.

La Corte ha precisato che l’accertamento della CTR non si esauriva nel mero riferimento alla destinazione dei vantaggi a soggetti esterni. La questione decisiva riguardava la mancata dimostrazione dell’effettivo svolgimento di attività solidaristiche rispondenti ai requisiti normativi.

È stato inoltre ribadito, sulla base della giurisprudenza richiamata, che i requisiti formali previsti dall’art. 10 non possono essere surrogati dal concreto accertamento di una generica osservanza dei precetti della norma, sia per il tenore letterale della disciplina sia per la sua natura di disposizione agevolativa di stretta interpretazione.

Vizio di motivazione

Il secondo motivo è stato disatteso anche con riferimento al denunciato vizio motivazionale.

La Corte ha ricordato che il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda esclusivamente la motivazione in fatto e non la motivazione in diritto. Quest’ultima, se ritenuta insufficiente o erronea, può essere corretta o integrata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Esito e conseguenze economiche

Il ricorso è stato rigettato. L’associazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater.

La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 28 marzo 2017 e depositata in cancelleria il 21 aprile 2017.

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