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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36195/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato sull'aver subito minacce di terzi che lo costrinsero a custodire lo stupefacente e con censura sulla valorizzazione dell'aggravante dell'ingente quantità rispetto all'attenuante del comma 7 dell'art. 73 DPR 309/1990; 2) violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla confisca di circa 60.000 euro ritenuta illegittima per carenza di presupposti probatori; 3) violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione in ordine all'ordine di espulsione ritenuto privo dei necessari presupposti e incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 DPR 309/1990.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati: il primo perché, in base all'art. 448 comma 2-bis c.p.p., il sindacato in cassazione era limitato e perché il giudice di merito aveva motivato adeguatamente l'assenza di cause di non punibilità sulla base degli atti e delle analisi sulle sostanze (circa 18 kg di cocaina complessivi) e aveva correttamente applicato l'attenuante del comma 7 in prevalenza sull'aggravante; il secondo perché il giudice aveva motivato la confisca in ragione dell'impossibilità dell'imputato di giustificare la provenienza dei 60.000 euro, ricollegandola all'attività di spaccio e applicando correttamente le norme sulla confisca per sproporzione (art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis c.p.). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto contraddittoria la motivazione che aveva disposto l'espulsione basandosi sulla pericolosità derivante dalla quantità di stupefacente e dai precedenti, posto che lo stesso giudice aveva attribuito prevalenza all'attenuante del comma 7 (segno di resipiscenza), per cui era necessaria una più approfondita valutazione concreta della pericolosità sociale dell'imputato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla misura dell'espulsione e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Spoleto per nuovo esame su quel punto; il ricorso è invece stato respinto nella restante parte (manifestamente infondato).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferita alle cause di non punibilità; la Corte sottolinea che tali cause sono rilevabili in cassazione solo se emergono 'ictu oculi' (e comunque il giudice di merito aveva valutato e motivato la loro assenza).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena; questo vincolo ha reso inammissibili o comunque deboli i profili di doglianza non rientranti in tali ambiti.

  • art. 73 DPR 309/1990, comma 7

    L'attenuante di cui al comma 7 (resipiscenza/partecipazione limitata) è stata ritenuta applicata in misura prevalente rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, ed è stata valutata come indicativa di una prognosi favorevole e di rescissione dai circuiti criminali.

  • art. 80 DPR 309/1990

    Norma che disciplina l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha osservato che, pur contestata in primo grado, l'aggravante è stata comunque superata dall'applicazione prevalente dell'attenuante ai fini del calcolo della pena concordata.

  • art. 85-bis DPR 309/1990

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione; rimanda all'art. 240-bis c.p. per la sanzione patrimoniale quando il soggetto non può giustificare la provenienza del denaro in misura sproporzionata rispetto al reddito.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede l'applicazione della sanzione patrimoniale (confisca per sproporzione) quando non è giustificabile la provenienza di somme di denaro; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che ha collegato i 60.000 euro all'attività di spaccio in assenza di giustificazione.

  • art. 86 DPR 309/1990

    Disposizione che consente l'espulsione per motivi di pericolosità; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'espulsione richiede una valutazione concreta e specifica della pericolosità sociale alla luce delle condizioni del prevenuto, specialmente quando sussistono attenuanti indicative di resipiscenza.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti il sindacato della Cassazione è fortemente limitato: le censure devono attinere agli ambiti espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.
  • Le cause di non punibilità devono emergere in modo chiaro e manifesto (ictu oculi) per incidere in cassazione; circostanze che richiedono valutazioni probatorie non sono generalmente sindacabili in questa sede.
  • L'assegnazione di attenuanti rilevanti (come il comma 7 dell'art. 73 DPR 309/1990) può incidere sul giudizio di pericolosità e sulla legittimità di misure amministrative accessorie (es. espulsione); il giudice che applica un'attenuante significativa deve motivare concretamente la pericolosità se intende comunque adottare un provvedimento restrittivo come l'espulsione.
  • La confisca per sproporzione richiede che l'imputato non giustifichi la provenienza delle somme: il rinvenimento di denaro in prossimità dello stupefacente e l'assenza di spiegazioni plausibili legittimano la confisca anche se il denaro poteva derivare da pregresse attività illecite non contestate.
  • L'espulsione di uno straniero non può essere automatica in presenza di reati collegati a stupefacenti: occorre una motivazione concreta, personalizzata e comparata rispetto alle attenuanti e alla situazione personale e sociale dell'imputato.
  • In caso di pena concordata ('patteggiamento') le censure sulla determinazione della pena sono più difficili da accogliere in Cassazione salvo vizi di illegittimità formali o di espressione della volontà dell'imputato.

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