Sentenza del 15/11/2017 n. 4684 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Permuta terreni agricoli - Liberalità - Rinuncia diritto reale di godimento - Pluralità di atti negoziali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una permuta di terreni agricoli accompagnata dalla contestuale rinuncia al diritto di usufrutto sui medesimi beni. L'Amministrazione aveva ritenuto che la rinuncia costituisse un autonomo negozio fiscalmente rilevante, idoneo a giustificare il recupero delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di bollo. Il contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo che la rinuncia all'usufrutto fosse funzionalmente e causalmente inserita nella permuta e non avesse autonomia negoziale o fiscale separata.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta infondata. Sebbene la rinuncia a un diritto reale di godimento possa, in astratto, costituire un negozio fiscalmente rilevante, nel caso concreto essa non aveva autonomia rispetto alla permuta. La perdita dell'usufrutto era infatti parte integrante della causa e dell'operazione negoziale complessiva, senza un autonomo margine di rilevanza suscettibile di distinta imposizione. Non sussiste quindi una pluralità di atti negoziali fiscalmente separabili e non sono dovute le imposte ipotecarie e catastali né l'imposta di bollo recuperate per la rinuncia.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, non ogni effetto giuridico prodotto da un contratto costituisce necessariamente un autonomo atto imponibile: occorre verificare se vi sia un negozio distinto, dotato di propria causa e autonomia negoziale.
- Quando la rinuncia a un diritto reale è contestuale e funzionalmente necessaria alla realizzazione di una permuta o di un'altra operazione principale, può essere considerata parte integrante dell'operazione complessiva e non soggetta a imposizione separata.
- La rilevanza fiscale autonoma di una rinuncia a un diritto reale dipende dalla sua effettiva indipendenza sul piano negoziale, non dalla mera possibilità astratta di qualificarla come negozio fiscalmente rilevante.
- Per giustificare il recupero d'imposta, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una pluralità di atti realmente autonomi; non è sufficiente individuare distinti effetti giuridici all'interno di un'unica operazione negoziale.
- La valutazione deve concentrarsi sulla causa concreta dell'operazione e sul collegamento funzionale tra gli atti, evitando una frammentazione artificiosa di un negozio unitario.
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