Cassazione Penale, Ordinanza n. 21434/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva definito il procedimento in appello con rito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena concordata tra le parti. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. Dal testo emerge che le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non attinenti ai soli profili deducibili in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero e difformità tra accordo e pronuncia del giudice. La Corte richiama inoltre l'inammissibilità delle censure sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Non risultano indicati nel testo ulteriori motivi specifici del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non rientrassero nei limiti del sindacato consentito avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., richiamando il principio secondo cui, in caso di concordato in appello, sono deducibili soltanto vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione, oltre alle ipotesi di illegalità della pena. Poiché tali condizioni non ricorrevano, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.
art. 129 c.p.p.
Nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, salvo i limiti individuati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il concordato in appello e delimita, secondo la giurisprudenza richiamata, l'oggetto del controllo di legittimità sulla sentenza che recepisce l'accordo delle parti.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto vizi relativi alla genuinità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono ammissibili censure che ripropongano motivi rinunciati con il concordato in appello.
- La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile nel ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., nei limiti del principio richiamato dalla Corte.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non si traducono in una pena illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, al versamento alla Cassa delle ammende.
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