Cassazione Civile, Ordinanza n. 31954/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 sui ruoli scaturiti dal diniego di condono e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei motivi di ricorso, con compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, con due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del condono richiesto ai sensi dell'art. 12 della L. n. 289 del 2012, ritenendo legittimo il diniego per l'omesso pagamento della seconda rata. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente chiedeva la definizione agevolata dei ruoli derivanti dal diniego di condono ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 e provvedeva al pagamento integrale delle rate dovute; il concessionario della riscossione attestava il perfezionamento della procedura agevolata e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese compensate.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 289 del 2012
Norma richiamata come base del condono il cui diniego era stato confermato dal giudice tributario di merito per omesso pagamento della seconda rata.
art. 6 D.L. n. 193 del 2016
Norma applicata per la definizione agevolata dei ruoli; il perfezionamento della procedura ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, intervenga il perfezionamento di una procedura di definizione agevolata relativa ai ruoli oggetto della controversia, la causa può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- Il perfezionamento della definizione agevolata deve risultare attestato dalla parte interessata o dal concessionario della riscossione, e l'integrale pagamento delle somme dovute è elemento decisivo per l'estinzione del giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite senza esaminare i motivi di ricorso.
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