Sentenza del 16/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Varese
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Notifica a mezzo servizio postale privato - Inesistenza notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha trasmesso il ricorso all’Agente della Riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando il servizio di posta privata "La Nuova Posta" anziché il servizio postale universale gestito da Poste Italiane. La questione riguardava la validità della notificazione del ricorso effettuata tramite un operatore postale privato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La normativa attribuisce in via esclusiva a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari; pertanto, la notificazione eseguita tramite un servizio di posta privata è stata qualificata come inesistente. Tale inesistenza non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del resistente, diversamente da quanto potrebbe accadere per una mera nullità della notifica. La decisione è conforme all’orientamento della Corte di cassazione, richiamato nella sentenza n. 19467/2016.
Norme richiamate
Disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari
Le notificazioni postali degli atti giudiziari devono essere effettuate tramite il servizio affidato a Poste Italiane s.p.a.; l’utilizzo di un operatore postale privato non integra una notificazione giuridicamente valida.
Cassazione civile, sentenza n. 19467/2016
La notificazione di un atto giudiziario effettuata tramite posta privata è inesistente e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario.
Massime di principio
- Per notificare un ricorso tributario tramite posta, occorre utilizzare il servizio postale abilitato alla notificazione degli atti giudiziari, non un ordinario servizio di posta privata.
- L’utilizzo di un operatore postale privato può comportare l’inesistenza della notificazione e quindi l’inammissibilità del ricorso, con conseguenze più gravi rispetto a una semplice irregolarità formale.
- La comparizione o costituzione in giudizio del destinatario non sana necessariamente una notificazione inesistente; la sanatoria opera, in linea generale, per vizi di nullità, non per l’inesistenza dell’atto notificatorio.
- Prima di spedire un ricorso è necessario verificare sia il termine di impugnazione sia il canale di notificazione prescritto, conservando ricevute e documentazione comprovante l’utilizzo del servizio corretto.
Testo integrale
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