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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25627/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva in parte confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Musco ha contestato principalmente la nullità delle notificazioni (avviso conclusione indagini, decreto che dispone il giudizio ecc.) eseguite al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, co.4 c.p.p., sostenendo che era stato eletto domicilio in contrada Galese Martelluzzo ma aveva anche dichiarato residenza in Niscemi (via Pisa n.1) e che non si era svolta una adeguata verifica della possibilità di notifica al luogo di residenza; inoltre ha dedotto violazioni di garanzie costituzionali e CEDU. Meneghini ha impugnato, tra l'altro, la qualificazione come distrattiva dei finanziamenti pubblici (in particolare la misura della distrazione rispetto agli importi effettivamente erogati e l'assenza di prova del dolo), ha contestato questioni processuali sulla tempestività delle notifiche in appello ai sensi dell'art.601 c.p.p. (modificato dal d.lgs.150/2022), ha censurato la qualificazione della distrazione dei canoni di locazione e la sussistenza del dolo nella bancarotta documentale, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte. Per Musco il primo motivo (nullità delle notificazioni) è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che, pur essendosi tentata la notifica al domicilio eletto in contrada Galese Martelluzzo senza esito, era stata comunque dichiarata una residenza precisa (via Pisa n.1) che avrebbe dovuto essere verificata e, se possibile, utilizzata per la notificazione prima di ricorrere alla consegna al difensore d'ufficio; la mancata verifica e l'esecuzione delle notifiche al difensore hanno dato luogo a nullità assoluta e insanabile del decreto che disponeva il giudizio e degli atti conseguenti. Di conseguenza la sentenza di appello e la sentenza di primo grado sono state annullate in relazione alla posizione del Musco con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela, ufficio GUP. Per Meneghini la Cassazione ha rigettato il motivo relativo all'art.601 c.p.p. (riforma non applicabile retroattivamente) ma ha ritenuto fondato il motivo che impugnava la qualificazione della distrazione dei finanziamenti ministeriali: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'Appello per aporie e insufficiente accertamento circa l'effettiva destinazione dei fondi, la base di calcolo della distrazione e l'idoneità della condotta a creare pericolo per i creditori; per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sulle questioni indicate, salva la conferma delle parti della decisione non toccate dall'annullamento (alcuni aspetti di bancarotta documentale e altri capi ritenuti fondati).

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    menzionato nel testo come modificato ex art. 34, co. 1, d.lgs. 150/2022

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la modifica che fissa in 40 giorni il termine per comparire in appello si applica ai ricorsi proposti dal 10/07/2024 in poi; perciò la doglianza di Meneghini fondata su tale norma è stata respinta perché l'appello era antecedente all'entrata in vigore dell'effetto applicativo.

  • art. 161 c.p.p.

    art. 161, comma 4, c.p.p. (notificazioni al difensore)

    La Corte ha ribadito che la notificazione al difensore è ammissibile solo dopo preventiva verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità del domicilio eletto/dichiarato; se è conosciuta una residenza precisa questa deve essere utilizzata prima di procedere alla consegna al difensore, pena la nullità assoluta della notificazione.

  • art. 163 c.p.p.

    Richiama l'onere dell'imputato di comunicare ogni mutamento del domicilio; la mancata comunicazione può legittimare la notifica al difensore solo se effettivamente accertata l'inidoneità del domicilio eletto.

  • art. 415 bis c.p.p.

    avviso di conclusione delle indagini preliminari

    Va notificato secondo le regole delle notificazioni penalistiche; la sua mancata corretta notificazione può pregiudicare il diritto di difesa e la validità degli atti successivi.

  • art. 170, 157, 159 c.p.p.

    richiamati nel riferimento alla notifica a mezzo posta e ai relativi effetti

    La Corte cita la giurisprudenza che disciplina gli effetti della notifica tramite servizi postali/uffici e la conseguente possibilità di ricorrere alla consegna al difensore quando l'addetto al servizio postale attesti l'irreperibilità.

  • art. 216, comma 1, n.2 L. fall.

    bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

    La Corte chiarisce i criteri per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (distacco di beni dal patrimonio senza corrispettivo, idoneità a creare pericolo per i creditori) e per la bancarotta documentale (irregolare tenuta delle scritture che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio, con distinzione tra dolo generico e dolo specifico).

  • art. 217 L. fall.

    La Corte distingue la bancarotta semplice dalla fraudolenta: la prima può essere dolosa o colposa ma non presuppone finalità distrattive; la qualificazione richiede accertamento del dolo o della colpa secondo i parametri di legge.

  • d.lgs. 150/2022, art. 34

    richiamato in relazione alla modifica dell'art. 601 c.p.p.

    La modifica ha efficace applicativa limitata nel tempo; la Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità che ne ha delimitato gli effetti temporali.

  • Cost. artt. 111 e 117; CEDU art. 6

    richiamati nella contestazione di Musco

    Invocati a tutela del diritto al giusto processo e della conoscenza effettiva del procedimento; la Corte ha ritenuto che notifiche inesatte o non adeguatamente verificate possono pregiudicare tali diritti.

Massime di principio

  • Notificazioni: se l'imputato ha eletto domicilio ma ha anche dichiarato una residenza precisa, prima di procedere alla consegna dell'atto al difensore d'ufficio il giudice/ufficiale notificatore deve provare la notificabilità nel luogo di residenza; la semplice difficoltà di individuazione di una contrada non autorizza automaticamente la notifica al difensore.
  • Art.161 c.p.p.: la consegna dell'atto al difensore ex comma 4 è ammissibile solo dopo verifica dell'insufficienza/inidoneità del domicilio eletto; mancata verifica o esistenza di 'aliunde' notizie sulla residenza rendono la notificazione al difensore nulla e insanabile.
  • Effetto della nullità: notificazioni fondamentali eseguite in violazione della regola sopra indicata possono comportare nullità assoluta degli atti che hanno posto in moto la vocatio in iudicium (decreto che dispone il giudizio, udienza preliminare), con annullamento delle sentenze conseguenti e rinvio.
  • Bancarotta patrimoniale per distrazione: non basta la mera mancata attività prevista da un patto per concludere automaticamente per distrazione; il giudice deve verificare la destinazione effettiva delle somme, l'ammontare reale erogato, la misura del depauperamento e l'idoneità della condotta a creare un concreto pericolo per i creditori; una revoca amministrativa del contributo non sostituisce un accertamento giudiziale che colleghi la condotta all'elemento soggettivo e all'effetto pregiudizievole.
  • Bancarotta documentale: la responsabilità dell'amministratore subentrante sussiste se non adotta le misure necessarie per verificare e regolarizzare le scritture; il dolo (specif./generico) deve essere ricavato da ulteriori circostanze che manifestino finalità fraudolente e non solo dall'evento materiale della mancata tenuta dei libri.
  • Strategia difensiva: in contestazioni di notifiche, documentare residenza/domicilio e tentativi di ricezione, nonché produrre prove di contatti effettivi con la locale anagrafe o degli esiti delle ricerche sul posto; nelle controversie su finanziamenti, acquisire documentazione amministrativa (provvedimenti di erogazione/revoca, voci di spesa giustificative, rendicontazioni) per dimostrare la destinazione dei fondi e l'assenza di finalità distrattive.
  • Orientamento temporale delle riforme processuali: verificare sempre la decorrenza di eventuali modifiche normative (es. termine per impugnare in appello) per valutare l'applicabilità al singolo caso.

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