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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37668/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha chiesto l'assunzione, con incidente probatorio, della testimonianza di Simone Morgantini (ex convivente della Burchielli) quale prova prodromica a una possibile istanza di revisione: si sosteneva che l'audizione potesse far emergere elementi nuovi e decisivi. La Corte d'assise di Pisa ha rigettato l'istanza ritenendo che le dichiarazioni di Morgantini fossero state già acquisite e valutate nel processo di cognizione (egli si era avvalso della facoltà di non rispondere ma erano state comunque acquisite sue dichiarazioni e conversazioni intercettate) e che non sussistessero prove nuove o elementi decisivi per una revisione. Con il ricorso si denunciava un'indebita anticipazione della valutazione di merito operata dal giudice dell'esecuzione e un vizio di motivazione del provvedimento impugnato; il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il giudice (Corte di legittimità) ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere (e il dovere) di valutare l'ammissibilità delle richieste di incidente probatorio in funzione dell'eventuale revisione: può rigettare istanze che non riguardino prove "nuove" o "sopravvenute" o non siano decisive ai fini del proscioglimento. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'assise di Pisa secondo cui le dichiarazioni di Morgantini non erano nuove né decisive e la richiesta difensiva era meramente esplorativa e non sufficientemente documentata circa la decisività dell'accertamento richiesto. Pertanto il rigetto dell'incidente probatorio è stato confermato e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base normativa per le indagini difensive finalizzate alla revisione: disciplina l'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere e la possibilità di chiedere l'incidente probatorio in tali casi

  • art. 398 cod. proc. pen.

    "il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio"

    Interpretato nel senso che il giudice non è vincolato ad accogliere automaticamente la richiesta: può esercitare un sindacato di ammissibilità e merito limitato e decidere anche per il rigetto o l'inammissibilità

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamato riguardo alla facoltà di non rispondere: la Corte ha osservato che Morgantini si era avvalso di tale facoltà eppure erano state acquisite altre sue dichiarazioni e conversazioni intercettate già valutate in giudizio

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che fissa i presupposti della revisione: la Corte l'ha richiamata per sottolineare che la revisione può fondarsi solo su prove nuove o sopravvenute che, da sole o congiuntamente a quelle già valutate, dimostrino il proscioglimento

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 630 per i criteri di ammissibilità della revisione e la necessità di elementi decisivi diversi da quelli già valutati

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Citato come norma che regola le indagini difensive autorizzabili dall'autorità giudiziaria dopo la irrevocabilità della sentenza

  • art. 391-nonies cod. proc. pen.

    Richiamato per l'ambito di intervento dell'autorità giudiziaria nelle indagini difensive funzionali alla revisione

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Principio del diritto alla prova non assoluto: il diritto alla prova è soggetto al filtro giudiziale e non può essere esercitato in modo indefinito se le richieste appaiono esplorative o prive dei requisiti di "novità" e "decisività"

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può e deve valutare l'ammissibilità delle richieste di incidente probatorio finalizzate alla revisione: non è obbligato ad accogliere ogni istanza avanzata dopo il giudicato
  • Per essere ammissibile l'accertamento richiesto in funzione di una revisione, la prova deve essere "nuova" (sopravvenuta o scoperta dopo la condanna) e "decisiva" (idonea, da sola o insieme alle altre, a dimostrare il proscioglimento)
  • Non sono ammissibili indagini difensive meramente esplorative: la parte richiedente deve indicare e motivare il concreto risultato diverso che si intende ottenere con l'accertamento richiesto
  • Se una dichiarazione testimoniale è già stata raccolta e valutata nel processo di cognizione (anche se il teste si era avvalso della facoltà di non rispondere in altra fase), la sua nuova audizione richiede elementi nuovi che ne modifichino la valutazione precedente
  • Il sindacato del giudice dell'esecuzione sulla richiesta è prognostico e selettivo: può escludere richieste che, pur non entrando nel merito definitivo, appaiono inutili per la revisione perché prive dei requisiti di novità e decisività
  • In situazioni analoghe, la difesa deve chiarire specificamente in che modo la prova richiesta è nuova e in che misura potrebbe ribaltare il quadro probatorio già definitivo

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