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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Verifica - documenti non offerti - inutilizzabilità - richiesta esibizione - necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione del divieto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, secondo cui i documenti non esibiti durante l’attività amministrativa non possono essere utilizzati successivamente in sede giudiziaria. La questione centrale era stabilire se tale inutilizzabilità potesse operare in assenza di una specifica richiesta degli agenti accertatori e se fosse limitata ai soli casi di rifiuto volontario dell’esibizione. La regola presuppone invece che l’Amministrazione abbia richiesto l’esibizione dei documenti; tuttavia, una volta effettuata la richiesta, l’inutilizzabilità opera anche quando il contribuente dichiari falsamente di non possederli o li sottragga all’ispezione per errore non scusabile, come dimenticanza, disattenzione o carenze organizzative.

La decisione

È stato affermato che la mancata esibizione può comportare l’inutilizzabilità processuale dei documenti soltanto se preceduta da una specifica richiesta degli agenti accertatori. Non è necessario che la mancata esibizione dipenda da un rifiuto doloso: sono sufficienti anche una dichiarazione non veritiera circa il possesso dei documenti o la loro sottrazione all’ispezione dovuta a errore non scusabile. La mancata esibizione di documenti mai richiesti, invece, non costituisce rifiuto e non ne determina l’inutilizzabilità automatica in giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    I documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.

    Il divieto di utilizzo processuale richiede una specifica richiesta dell’Amministrazione. Dopo tale richiesta, la preclusione opera non solo in caso di rifiuto volontario, ma anche quando la mancata esibizione derivi da errore non scusabile, quale dimenticanza, disattenzione o carenza organizzativa.

Massime di principio

  • La preclusione processuale dei documenti non prodotti durante la verifica fiscale non opera automaticamente: è necessario dimostrare che l’Amministrazione ne abbia richiesto specificamente l’esibizione.
  • Il contribuente deve collaborare attivamente durante la verifica e organizzare adeguatamente la propria documentazione; dimenticanze, disattenzioni o carenze amministrative normalmente non giustificano la successiva produzione in giudizio.
  • Se i documenti non sono stati richiesti dagli accertatori, la loro mancata esibizione non può essere qualificata come rifiuto e, in linea generale, non ne comporta l’inutilizzabilità successiva.
  • In caso di richiesta specifica, anche una dichiarazione erronea o non veritiera sul possesso dei documenti può determinare la preclusione, indipendentemente dalla prova di un intento doloso di ostacolare la verifica.

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