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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12833/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 22/05/2020 che aveva assolto gli imputati e revocato le statuizioni civili. In primo grado gli imputati erano stati condannati per falsificazione di planimetria allegata a una richiesta di concessione edilizia (inserimento della dicitura "annullato"), abuso d'ufficio finalizzato a cagionare un danno patrimoniale (contestato a Misuraca) e falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio (contestata a Maltese). Le parti ricorrenti deducevano carenze di motivazione della Corte d'Appello, violazione dell'art. 238-bis c.p.p. (riutilizzo di sentenza irrevocabile di assoluzione in altro procedimento) e altri vizi relativi alla valutazione delle consulenze tecniche e della perizia grafologica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi del Pubblico Ministero e delle parti civili, in parte inammissibili e complessivamente infondati, confermando l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello e il rigetto delle statuizioni civili. Il Collegio ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio e che la Corte d'Appello avesse fornito, seppur sintetiche, ragioni logiche e coerenti per ritenere insufficiente la prova della falsificazione e degli altri delitti. Inoltre la Cassazione ha affermato che l'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. non vincola il giudice del nuovo procedimento e non impone l'accoglimento automatico dei fatti e delle argomentazioni ivi contenute.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.

    Norma richiamata come fattispecie dell'abuso d'ufficio contestato a Misuraca; la Corte ha rilevato che gli elementi probatori non erano idonei a dimostrare con certezza l'abuso contestato.

  • art. 483 c.p.

    Richiamata in relazione alla falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ascritta a Maltese; la valutazione della Corte d'Appello ha ritenuto insufficiente la prova della falsificazione attribuita a lui.

  • D.P.R. 445/2000, art. 76

    Normativa collegata alla responsabilità per dichiarazioni sostitutive; richiamata a corredo della fattispecie di cui all'art. 483 c.p.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La Cassazione ribadisce che l'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi di questa norma non vincola il giudice del procedimento in cui sono acquisite: il giudice conserva autonomia nell'apprezzamento probatorio e non deve recepire automaticamente i fatti e le argomentazioni contenute nella sentenza acquisita.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla censura di illogicità della motivazione; la Corte precisa che quello di legittimità sindacato è limitato e l'illogicità rilevante è quella manifesta, percepibile ictu oculi.

  • principio giurisprudenziale Sez. U (es. Troise)

    Ripresa la giurisprudenza che delimita il sindacato della Cassazione alla presenza di un apparato argomentativo logico e coerente; impossibilità per la Cassazione di rivedere nel merito la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: per ottenere la cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare una illogicità manifesta "ictu oculi", non una semplice valutazione alternativa delle prove.
  • L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. non vincola il giudice del nuovo procedimento: quella sentenza è elemento di prova ma non impone l'adozione automatica delle sue conclusioni.
  • Quando la Corte d'appello fornisce, anche sinteticamente, ragioni logiche (esame critico delle consulenze tecniche, inconsistenza motivazionale dell'ipotesi accusatoria, assenza di movente o utilità per gli imputati), tali ragioni possono essere considerate sufficienti dalla Cassazione a escludere il vizio di motivazione.
  • Nelle ipotesi di contestata falsificazione documentale è rilevante sia la consistenza tecnica delle perizie (grafologiche e perizie tecniche) sia la congruenza logica delle spiegazioni sul possibile movente e sui costi/rischi che gli imputati avrebbero assunto: la mancanza di un motivo plausibile può rafforzare la valutazione di insufficienza probatoria.
  • Per proporre ricorso efficace è utile concentrare le censure su profili di motivazione chiaramente apodittici o del tutto estranei alle risultanze processuali, evitando una mera riproposizione delle alternative interpretative già valutate dal giudice di merito.

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