Sentenza n. 316/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini italiani iure sanguinis)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Interno e dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente rispetto alla sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, che li aveva dichiarati cittadini italiani iure sanguinis. La sentenza era stata notificata il 16 settembre 2025 e la documentazione necessaria era stata trasmessa il 19 settembre 2025, ma l'amministrazione non aveva provveduto alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge né alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando come fatto incontestato la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di dare completa ed esaustiva esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia, effettuando le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e le eventuali comunicazioni alle autorità consolari. È stato assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Belluno, con facoltà di subdelega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla comunicazione dei ricorrenti. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa interessata. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi, ritenendo plausibili le difficoltà organizzative derivanti dall'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis; è stata tuttavia disposta la restituzione del contributo unificato, posto ex lege a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di chiedere l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e deve essere rimborsato anche quando le spese di giudizio siano compensate; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l'importo.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione competente, degli adempimenti specificamente ordinati da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato integra inottemperanza e legittima l'interessato a proporre ricorso ai sensi dell'art. 112 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- Le difficoltà organizzative e il sovraccarico derivante dall'elevato numero di richieste amministrative possono giustificare la compensazione delle spese di lite, ma non escludono l'accertamento dell'inottemperanza né l'obbligo di eseguire il giudicato.
- Il contributo unificato deve essere posto a carico della parte soccombente e rimborsato alla parte vittoriosa anche quando le spese processuali siano integralmente compensate, trattandosi di obbligazione prevista direttamente dalla legge.
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