Sentenza n. 173/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento provvedimento di reiezione FIS 1194013-2022/2022, del 20 maggio 2022 ricevuto dalla Società il 24 maggio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/03/2022.0205536 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegno di integrazione salariale del FIS per asserita tardività della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente ammortizzatore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS ha respinto la domanda di assegno di integrazione salariale relativa al periodo 1-28 febbraio 2022, ritenendola presentata oltre il termine decadenziale del 23 febbraio 2022. Ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che la riduzione dell'attività lavorativa derivava da eventi oggettivamente non evitabili, ossia dalle misure amministrative restrittive adottate durante la pandemia da Covid-19. In tale ipotesi, il termine per la presentazione della domanda sarebbe stato quello della fine del mese successivo a quello in cui si era verificato l'evento, e quindi il 31 marzo 2022. La società ha inoltre sostenuto che, anche ritenendo tardiva la domanda, il ritardo avrebbe potuto determinare soltanto uno slittamento dell'efficacia del trattamento e non il rigetto dell'istanza. L'INPS ha ribadito la tardività richiamando l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 e il messaggio n. 606/2022, con cui avrebbe previsto un termine di quindici giorni dal rilascio della nuova procedura informatica per le sospensioni o riduzioni intervenute tra il 1° gennaio e il 7 febbraio 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto applicabile al trattamento FIS la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, in forza dell'art. 30 del d.lgs. n. 148/2015, inclusa la disciplina speciale dell'art. 15, comma 2, per gli eventi oggettivamente non evitabili. La riduzione dell'attività lavorativa è stata ricondotta alle misure amministrative restrittive adottate per fronteggiare la pandemia, considerate eventi non evitabili e non imputabili alla società o ai lavoratori. Poiché la sospensione si era verificata nel febbraio 2022, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 marzo 2022; quella presentata il 15 marzo 2022 era pertanto tempestiva. Il Collegio non ha esaminato la disciplina contenuta nel messaggio INPS n. 606/2022, perché l'INPS non lo aveva prodotto in giudizio, in violazione dell'onere di disponibilità della prova. Ha comunque precisato che un atto amministrativo interno non potrebbe prevalere sulla disciplina legislativa e, ove avesse portata normativa, potrebbe essere disapplicato in caso di contrasto con la legge. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
Individua, tra i presupposti del trattamento ordinario, le situazioni aziendali derivanti da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.
art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Per le sospensioni o riduzioni dell'attività derivanti da eventi oggettivamente non evitabili, il termine di presentazione della domanda è fissato alla fine del mese successivo a quello dell'evento.
art. 15, comma 3, d.lgs. 148/2015
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Disciplina gli effetti della presentazione tardiva della domanda, prevedendo una limitazione temporale del trattamento.
art. 26 d.lgs. 148/2015
per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I
Istituisce il Fondo di integrazione salariale per i settori non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I.
art. 30, comma 1, d.lgs. 148/2015
all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie
Rende applicabile al trattamento FIS, per quanto compatibile, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, compresa la regola speciale sui termini per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 sui termini di presentazione delle domande di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, anche alle domande di assegno di integrazione salariale del FIS in forza dell'art. 30 del medesimo decreto.
- Quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deriva da misure restrittive adottate dall'autorità pubblica per fronteggiare una situazione pandemica, essa può integrare un evento oggettivamente non evitabile, non imputabile all'impresa o ai lavoratori.
- Per le domande di accesso al FIS fondate su eventi oggettivamente non evitabili verificatisi in un determinato mese, il termine di presentazione scade alla fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
- L'amministrazione che richiama in giudizio il contenuto di un proprio messaggio o atto interno deve produrlo, affinché il giudice possa verificarne l'effettivo contenuto e la rilevanza; in mancanza, il suo contenuto non può essere posto a fondamento della decisione.
- Un messaggio o atto interno dell'amministrazione non può derogare alla disciplina legislativa; se gli si riconosce portata normativa, esso è comunque soggetto a disapplicazione ove contrasti con la legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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