Cassazione Penale, Sentenza n. 04278/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, dopo annullamento con rinvio deciso da questa Corte, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio riconoscendo la continuazione tra reati giudicati con sentenze del 20/6/2007 e del 3/4/2014. Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione per l'aumento di pena (anni 1 e 6) riferito ai reati commessi l'11 e 12 gennaio 2007, ritenuto sproporzionato e non adeguatamente motivato; 2) violazione del principio di proporzionalità rispetto alla pena base (anni 7) e agli aumenti applicati ai reati satellite, sostenendo che episodi analoghi e più numerosi avrebbero dovuto comportare uniformità sanzionatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Giudice del rinvio abbia correttamente rideterminato la pena complessiva (anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 51.500 di multa), indicandone la pena base (anni 7 ed euro 50.000) e gli incrementi per i reati satellite (anni 1 per quelli del 2014; anni 1 e mesi 6 ed euro 1.500 per quelli del 2007). La sentenza conclude che il Tribunale ha fornito specifica e adeguata motivazione per la quantificazione (quantità di stupefacente, non occasionalità, organizzazione di approvvigionamenti, esistenza di una piazza di spaccio) e che le censure del ricorrente sono in parte generiche o implicherebbero un riesame del merito, che la Corte non può compiere. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra pene/responsabilità esecutive; in questo caso l'istanza ha dato luogo alla valutazione della continuazione fra le sentenze del 2007 e del 2014
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola la determinazione della pena complessiva in presenza di continuazione: individuazione del reato più grave come base e applicazione degli aumenti; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata dal giudice del rinvio ai sensi di questa norma
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti contestata nei giudizi; i reati a cui si riferisce sono stati considerati ai fini della continuazione e della commisurazione della pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale che consente la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte segnala che i motivi del ricorso sono stati esposti nei limiti consentiti ma risultano generici nelle critiche di merito
Massime di principio
- Il giudice che, su rinvio, ridetermina la pena deve fornire motivazione specifica e congrua sulla quantificazione degli aumenti: indicare elementi oggettivi (quantità di stupefacente, modalità della condotta, organizzazione, continuità dell'attività) rende la decisione resistente alla censura in Cassazione.
- Le censure di sproporzione o violazione del principio di proporzionalità devono essere concrete e specifiche: contestazioni generiche sul numero o similitudine degli episodi senza richiamo puntuale ai fatti non convincono la Corte.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito rivalutando i fatti; può limitarsi a verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione fornita.
- In caso di continuazione, la scelta del reato più grave come base e la modulazione degli aumenti devono essere giustificati sulla base dei parametri di legge (art. 81 cp.) e dei fatti; una motivazione che indichi elementi quantitativi e strutturali dell'attività illecita ha carattere persuasivo.
- Le impugnazioni che sostanzialmente mirano a un nuovo giudizio di merito sono inammissibili o infondate; il ricorrente dovrebbe focalizzare le contestazioni su vizi giuridici o su lacune argomentative precise per avere successo.
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