Sentenza del 09/05/2019 n. 12331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001-2004, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che i compensi a terzi, le spese di locazione finanziaria e le spese di rappresentanza, unitamente all'assenza di dipendenti, non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia ha contestato la violazione delle norme sull'IRAP e sull'onere della prova, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l'omessa valutazione di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa fase, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che l'assenza di personale dipendente, da sola, non esclude necessariamente l'autonoma organizzazione. Anche il ricorso a lavoratori o collaboratori non dipendenti può integrare tale requisito quando sia non occasionale e superi il livello dell'attività meramente esecutiva di un collaboratore. Il giudice del rinvio dovrà quindi rivalutare complessivamente compensi a terzi, beni strumentali e altre spese, senza attribuire rilievo determinante alla sola mancanza di dipendenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3
Disciplinano il presupposto soggettivo e oggettivo dell'IRAP. L'imposta non è dovuta dal professionista o lavoratore autonomo quando l'attività è priva di autonoma organizzazione.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova. Nel caso del rimborso IRAP, il contribuente che lo richiede deve dimostrare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Stabilisce i requisiti della sentenza tributaria, inclusa l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
Sezioni Unite, sentenza n. 9451 del 2016
Il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
L'assenza di autonoma organizzazione richiede che i beni strumentali siano soltanto quelli indispensabili e che il lavoro altrui non superi il limite di un collaboratore con mansioni meramente esecutive.
Giurisprudenza di legittimità sulle collaborazioni di terzi
I compensi a terzi non costituiscono automaticamente prova di autonoma organizzazione, soprattutto se occasionali o di importo contenuto; tuttavia possono diventare indice dell'organizzazione quando il ricorso al lavoro altrui sia non occasionale e superi il livello meramente esecutivo.
Massime di principio
- Per valutare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP occorre considerare complessivamente beni strumentali, compensi a terzi, continuità e natura delle collaborazioni, nonché l'entità delle spese.
- La sola assenza di dipendenti non esclude l'autonoma organizzazione: anche collaboratori o professionisti esterni possono rivelarla se impiegati stabilmente o per attività non meramente esecutive.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP deve fornire la prova concreta dell'assenza di un'organizzazione autonoma, documentando natura, importo e occasionalità delle spese e delle collaborazioni.
- L'impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e di un solo collaboratore con mansioni esecutive, in linea generale, non integra autonoma organizzazione.
- Una sentenza tributaria deve spiegare in modo concreto perché gli elementi economici e organizzativi esaminati siano, o non siano, sufficienti a integrare il presupposto dell'IRAP; una motivazione fondata soltanto sull'assenza di dipendenti può essere insufficiente.
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