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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 31123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca contestava la ripresa a fini IRES e IRAP relativa all'anno 2005 di Euro 51.021,01, corrispondenti a oneri sostenuti per il recupero di crediti ceduti pro soluto e cartolarizzati. La ricorrente sosteneva che le spese eccedenti il compenso forfettario previsto dal contratto di servicing fossero definitivamente a suo carico, poiché il loro rimborso sarebbe stato aleatorio e subordinato alla disponibilità di fondi e all'ordine di priorità dei pagamenti. Deduceva inoltre vizi di motivazione e violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla deducibilità dei componenti negativi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura relativa alla motivazione, poiché la sentenza d'appello esponeva chiaramente la ragione della decisione. Quanto all'interpretazione del contratto, ha confermato che il rapporto di servicing poteva essere qualificato come mandato con rappresentanza e che le spese sostenute dalla banca erano anticipazioni rimborsabili dalla cessionaria ai sensi dell'art. 1720 c.c. Le clausole contrattuali prevedevano soltanto una postergazione del pagamento rispetto ad altri crediti privilegiati, incidendo sulla garanzia patrimoniale e non sull'esistenza del diritto al rimborso. La banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 1720 cod. civ.

    Il mandatario ha diritto al rimborso delle anticipazioni fatte nell'esecuzione del mandato, con gli interessi legali dal giorno in cui le ha fatte.

    Le spese sostenute dal mandatario nell'interesse del mandante sono, in linea generale, rimborsabili. Una previsione contrattuale che posticipi il pagamento in favore di altri crediti non elimina necessariamente il diritto al rimborso, ma può incidere sulla sua concreta soddisfazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    Riguarda rispettivamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

    Le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione hanno presupposti distinti e devono essere formulate in modo coerente e specifico. Non è sufficiente richiamare genericamente tali categorie.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

    La violazione sussiste quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente; non ricorre quando il giudice espone una motivazione comprensibile, anche se la parte la ritiene insufficiente o non condivisibile.

  • Art. 75, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    La deducibilità fiscale deve essere valutata in relazione all'inerenza del costo all'attività produttiva di reddito; la controversia è stata però decisa principalmente sulla qualificazione contrattuale e civilistica delle spese.

  • Art. 2423, comma 2, cod. civ.

    Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

    Il richiamo della banca al principio di rappresentazione veritiera e corretta non è stato ritenuto sufficiente a superare l'interpretazione contrattuale secondo cui sussisteva un diritto di credito al rimborso delle spese.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

    A seguito del rigetto del ricorso, la parte ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti di servicing collegati a cessioni o cartolarizzazioni, il soggetto che opera per conto della società cessionaria può essere qualificato come mandatario con rappresentanza; le spese sostenute nell'interesse della cessionaria sono normalmente anticipazioni rimborsabili.
  • Una clausola che subordina o posticipa il pagamento delle spese alla disponibilità di fondi o al rispetto di un ordine di priorità non implica automaticamente che il diritto al rimborso sia inesistente o meramente eventuale: può incidere soltanto sulla garanzia e sui tempi di soddisfazione del credito.
  • In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto. Occorre indicare specificamente quale criterio legale di interpretazione sia stato violato oppure dimostrare un ragionamento manifestamente illogico o incoerente.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando consente di comprendere il percorso logico e la ragione della decisione, anche se la parte non condivide la valutazione del giudice.
  • Le contestazioni relative a vizi di motivazione e quelle relative alla violazione di norme processuali devono essere mantenute distinte, perché hanno presupposti e rimedi differenti.

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