Cassazione Penale, Sentenza n. 137/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, comma 4, della legge fallimentare; il ricorrente contestava che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato la scelta della durata delle pene accessorie in relazione ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., soprattutto alla luce di possibile disparità tra pena principale ridotta e pene accessorie elevate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la durata delle pene accessorie (sei anni) — pur essendo di poco superiore alla media edittale — fosse adeguatamente giustificata, seppure con motivazione sintetica, in rapporto alla gravità delle condotte (distrazione di ingenti somme dalla società fallita "Euro Sicil Plast srl", uso di società di comodo, concorso nel cagionare il dissesto e il fallimento) e all'intensità del dolo. Ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; decisione depositata il 16/09/2021.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 444 e ss.; art. 448, comma 2-bis; art. 616
Art. 444 e ss.: richiamati come base per la pronuncia delle pene concordate o applicate con procedimento speciale; Art. 448, comma 2-bis: menzionato per escludere la sua operatività nel caso concreto poiché le pene accessorie non erano oggetto di accordo tra le parti (ciò influisce sull'ammissibilità del ricorso); Art. 616: disposizione invocata per la condanna alle spese processuali.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
art. 216, co. 1 e co. 4; art. 219, co. 1; art. 223, co. 2
Le norme del regio decreto in materia fallimentare disciplinano i reati contestati e le correlate pene accessorie: il giudice ha applicato le sanzioni previste, determinando la durata delle pene accessorie ex art. 216, comma 4, ritenendola proporzionata alla gravità delle condotte descritte nei capi di imputazione.
Codice penale
Art. 132 e 133 c.p.: criteri generali per la determinazione della pena (proporzione, gravità del reato, personalità del reo). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto riferimento, anche se sinteticamente, ai parametri dell'art. 133 in relazione alla gravità del reato per giustificare la durata delle pene accessorie.
Massime di principio
- Se la durata delle pene accessorie è stabilita in misura prossima alla media edittale, una motivazione sintetica che richiami la gravità delle condotte e i parametri di cui all'art. 133 c.p. può essere sufficiente, specialmente quando i fatti siano dettagliatamente descritti nell'imputazione.
- Qualora vi sia una netta divaricazione tra pena principale (es. irrogata al minimo) e pene accessorie (es. fissate al massimo), il giudice deve offrire una motivazione più articolata e specifica collegando espressamente la durata delle pene accessorie alla funzione preventiva e interdittiva delle stesse, secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
- Se le pene accessorie non sono parte di un accordo tra le parti, non opera la limitazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e il ricorso in Cassazione è ammissibile.
- Nelle ipotesi di reati fallimentari con condotte gravi e dolo intenso (es. distrazione di ingenti somme, uso di società di comodo, cagionamento del dissesto), il giudice di merito ha margine di valutazione per determinare pene accessorie più severe purché la scelta sia ragionevole e collegata ai parametri di legge.
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