Cassazione Penale, Ordinanza n. 03527/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Per conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudicato di merito)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e in secondo grado a pena detentiva e pecuniaria per più reati contro il patrimonio, la persona e la fede pubblica, ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino. Ha dedotto due motivi: la manifesta illogicità e carenza di motivazione della decisione di merito, e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. Il ricorso è stato però presentato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
indicato come uno dei reati per i quali l'imputato era stato condannato in appello.
art. 81 c.p.
richiamato quale norma applicata ai reati contestati in continuazione.
art. 337 c.p.
indicato tra i reati oggetto della condanna confermata.
art. 582 c.p.
indicato tra i reati oggetto della condanna confermata.
art. 585 c.p.
indicato in combinazione con l'art. 582 c.p. tra le norme incriminatrici applicate.
art. 648 c.p.
indicato tra i reati oggetto della condanna confermata.
art. 613, comma 1, c.p.p.
come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103
il ricorso per cassazione, i motivi e le memorie devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 571 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso in cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 39 disp. att. c.p.p.
la sottoscrizione autenticata attesta solo la genuinità della firma e la sua riferibilità alla parte privata, non vale a sanare l'assenza della sottoscrizione del difensore abilitato.
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale prospettato dal ricorrente.
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale prospettato dal ricorrente.
L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamata quale legge che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rendendo necessario il difensore cassazionista per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto validamente dalla parte personalmente; la sottoscrizione autografa dell'imputato, anche se autenticata da un difensore, non è sufficiente a superare il requisito della firma del difensore cassazionista.
- L'autenticazione della firma ex art. 39 disp. att. c.p.p. attesta soltanto la genuinità della sottoscrizione e la riferibilità dell'atto alla parte, ma non sostituisce il requisito di legittimazione professionale del difensore richiesto per il ricorso in Cassazione.
- La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato determina inammissibilità del gravame e comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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