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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03527/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Per conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudicato di merito)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e in secondo grado a pena detentiva e pecuniaria per più reati contro il patrimonio, la persona e la fede pubblica, ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino. Ha dedotto due motivi: la manifesta illogicità e carenza di motivazione della decisione di merito, e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. Il ricorso è stato però presentato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come uno dei reati per i quali l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale norma applicata ai reati contestati in continuazione.

  • art. 337 c.p.

    indicato tra i reati oggetto della condanna confermata.

  • art. 582 c.p.

    indicato tra i reati oggetto della condanna confermata.

  • art. 585 c.p.

    indicato in combinazione con l'art. 582 c.p. tra le norme incriminatrici applicate.

  • art. 648 c.p.

    indicato tra i reati oggetto della condanna confermata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103

    il ricorso per cassazione, i motivi e le memorie devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso in cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    la sottoscrizione autenticata attesta solo la genuinità della firma e la sua riferibilità alla parte privata, non vale a sanare l'assenza della sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale prospettato dal ricorrente.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale prospettato dal ricorrente.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale legge che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rendendo necessario il difensore cassazionista per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto validamente dalla parte personalmente; la sottoscrizione autografa dell'imputato, anche se autenticata da un difensore, non è sufficiente a superare il requisito della firma del difensore cassazionista.
  • L'autenticazione della firma ex art. 39 disp. att. c.p.p. attesta soltanto la genuinità della sottoscrizione e la riferibilità dell'atto alla parte, ma non sostituisce il requisito di legittimazione professionale del difensore richiesto per il ricorso in Cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato determina inammissibilità del gravame e comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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