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Sentenza

Sentenza del 06/10/2026 n. 160 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C. C. aveva rilevato, consultando gli estratti di ruolo, cartelle di pagamento per complessivi 4.200,54 euro che affermava di non avere mai ricevuto. Dopo aver chiesto l’annullamento in autotutela, aveva impugnato il silenzio-rifiuto, contestando l’omessa notifica e la decadenza e prescrizione delle pretese. Il Giudice di pace di Milano ha accertato che le cartelle non erano state regolarmente notificate, ma riteneva che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 impedisse l’impugnazione diretta, poiché il contribuente non aveva ancora avviato una procedura del Codice della crisi. Ha quindi denunciato disparità di trattamento e lesione dell’accesso alla giustizia e del diritto di difesa, oltre a violazioni dei principi sul giusto processo, sulla tutela giurisdizionale, sul buon andamento della pubblica amministrazione e dei vincoli costituzionali, europei e convenzionali. Ha contestato anche il ricorso al decreto-legge. Il contribuente sosteneva di dover prima conoscere l’esatto ammontare dei debiti per valutare l’accesso alla procedura senza esporsi a rischi.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 77, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., per motivazione insufficiente e contraddittoria: il rimettente contestava l’uso del decreto-legge del 2021, ma censurava la disposizione sostitutiva introdotta nel 2024, senza chiarire il collegamento; la censura relativa all’art. 117 era inoltre generica. Ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 10, 11, 24, 97, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., perché basate su un’interpretazione errata della norma. La disposizione consente l’impugnazione immediata anche nell’ambito delle procedure del Codice della crisi, già dalla fase stragiudiziale davanti all’Organismo di composizione della crisi (OCC), purché il debitore dimostri la condizione di sovraindebitamento e il pregiudizio concreto derivante dal debito iscritto a ruolo per la procedura. Non occorre dunque attendere la domanda giudiziale né avviarla «al buio». La valutazione della prova del pregiudizio spetta al giudice dell’impugnazione. La Corte non ha deciso nel merito il ricorso originario sulle cartelle né disposto rinvio o liquidato spese.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    Il contribuente, pertanto, senza doversi esporre ai paventati rischi di presentazione di una domanda giudiziale «al buio», è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma non essergli stata validamente notificata rappresentando al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale (che riveste anche una funzione consultiva per il debitore) dinanzi all'OCC e contestualmente dando prova della sua legittimazione all'impugnazione allegando la condizione di sovraindebitamento e l'incidenza pregiudizievole che avrebbe il "peso" del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare.

    La previsione di impugnazione diretta nelle procedure del Codice della crisi opera già durante la fase stragiudiziale dinanzi all’OCC. Il debitore deve allegare la propria condizione di sovraindebitamento e dimostrare che il debito iscritto a ruolo può pregiudicare la regolare conclusione della procedura; l’effettività del pregiudizio è valutata dal giudice.

  • Art. 76 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

    Inoltre, al comma 4, l'art. 76 CCII prevede che «[l]'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti».

    Nel concordato minore la fase tramite OCC precede la domanda giudiziale e serve anche a ricostruire l’esposizione fiscale: l’OCC informa agente della riscossione e uffici fiscali, che comunicano il debito accertato e gli accertamenti pendenti. In tale fase il debitore può far valere l’impugnazione diretta prevista dall’art. 12, comma 4-bis.

  • Art. 269 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

    Per la liquidazione controllata, l'art. 269 CCII dispone che «1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC. 2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. 3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante».

    Anche per la liquidazione controllata esiste una fase preparatoria assistita dall’OCC, con raccolta e verifica delle informazioni economico-patrimoniali e comunicazione agli uffici fiscali. Tale fase permette al debitore di documentare il pregiudizio rilevante per l’impugnazione immediata senza dover prima presentare una domanda giudiziale.

  • Art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

    Il riferimento è, dunque, alla nozione di «impresa minore», cioè a quella impresa che, secondo l'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 14 del 2019, presenta congiuntamente dei limiti di attivo patrimoniale (euro trecentomila), di ricavi (non superiori a euro duecentomila) e di debiti (non superiori a euro cinquecentomila).

    La qualificazione di impresa minore dipende dal rispetto congiunto dei limiti indicati dalla disposizione per attivo patrimoniale, ricavi e debiti. La Corte usa tale nozione per spiegare che il contribuente può accedere alle procedure di concordato minore o liquidazione controllata e, nel relativo contesto, invocare l’impugnazione diretta.

Massime di principio

  • Chi riceve una cartella non validamente notificata non può impugnare in via generale l’estratto di ruolo per il solo fatto di averne preso conoscenza; l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella è ammessa nei casi previsti dalla legge, dimostrando il pregiudizio concreto.
  • Per le procedure del Codice della crisi, non è necessario attendere il deposito della domanda giudiziale: la tutela anticipata può essere richiesta già nella fase stragiudiziale dinanzi all’OCC.
  • Il debitore che invoca questa tutela deve documentare la propria condizione di sovraindebitamento e spiegare in che modo il debito contestato incide sulla procedura che intende attivare. Non basta un’intenzione generica di accedervi.
  • Le ipotesi di pregiudizio indicate dalla legge vanno lette in modo coerente con la loro funzione: ciò che conta è provare un pregiudizio effettivo nel contesto contemplato, la cui valutazione compete al giudice.
  • Una pronuncia di non fondatezza per erroneità del presupposto interpretativo non equivale a una decisione che dichiara sempre valida la notifica o legittima la pretesa tributaria: in questo caso la Corte ha chiarito l’accesso alla tutela, ma non ha deciso il merito delle contestazioni sulle cartelle.

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