Sentenza del 05/09/2017 n. 3509 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Accertamento "a tavolino" - Termine dilatorio - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine di 60 giorni si applica anche agli accertamenti "a tavolino". Pertanto, l'amministrazione finanziaria deve rispettare tale intervallo temporale prima di emettere l'avviso di accertamento, salvo eventuali ragioni di particolare e motivata urgenza previste dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni previsto tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e l'emissione dell'avviso di accertamento. La questione consiste nello stabilire se tale garanzia operi anche quando l'accertamento sia svolto "a tavolino", cioè senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il testo fornito richiama il termine di 60 giorni tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e l'emissione dell'avviso di accertamento.
La garanzia del contraddittorio e del termine dilatorio è stata interpretata in senso estensivo, risultando applicabile anche agli accertamenti svolti senza accesso presso i locali del contribuente, quando vi sia un verbale conclusivo delle operazioni di controllo.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni non è limitato alle verifiche eseguite presso i locali del contribuente, ma può applicarsi anche ai controlli documentali o agli accertamenti "a tavolino".
- L'amministrazione deve consentire al contribuente di esaminare gli esiti del controllo e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- L'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine può determinare l'illegittimità dell'atto, salvo che ricorrano concrete, specifiche e adeguatamente motivate ragioni di urgenza.
- In casi analoghi occorre verificare la presenza di un processo verbale conclusivo, la data della sua consegna, la data dell'avviso di accertamento e l'eventuale motivazione dell'urgenza.
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