Sentenza del 27/11/2015 n. 24264 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione INVIM sostenendo, in sintesi: l'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni, tra cui la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e della disciplina sanzionatoria; la decadenza dell'Ufficio dalla riscossione, ritenendo applicabile il termine previsto per l'iscrizione a ruolo; e l'insufficiente motivazione dell'avviso, i cui importi sarebbero stati indicati senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia doveva essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., e perché non era possibile chiedere alla Cassazione di pronunciarsi direttamente sulle questioni non esaminate dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: quando il tributo è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, la riscossione è soggetta al termine generale di prescrizione e non al termine decadenziale previsto per l'esecuzione dell'originario atto impositivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva trascritto l'avviso né indicato dove fosse stato prodotto nel processo. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo ritualmente proposto costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere fatta valere mediante il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I diversi vizi della sentenza devono essere denunciati mediante il corretto motivo di ricorso. L'omessa pronuncia non può essere dedotta come semplice violazione di legge o vizio motivazionale, ma richiede il riferimento al n. 4.
Art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto, come avvenuto in relazione alla disciplina dei termini applicabili alla riscossione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. c)
Il termine decadenziale previsto per l'iscrizione a ruolo riguarda la messa in esecuzione dell'atto impositivo, ma non si applica quando il credito tributario è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b)
La CTR aveva ritenuto che l'avviso fosse stato notificato entro i termini previsti dalla disposizione; tuttavia, la Cassazione ha fondato la decisione sul diverso principio secondo cui, dopo il giudicato, opera il termine generale di prescrizione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La norma tutela l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché proposta attraverso un motivo di ricorso dichiarato inammissibile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La contribuente aveva richiamato la disciplina delle sanzioni, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo relativo all'omessa pronuncia.
Massime di principio
- Quando un tributo è stato definitivamente confermato da una sentenza passata in giudicato, l'atto successivo di riscossione trova il proprio fondamento nel giudicato e non più nell'originario atto impositivo; di conseguenza, normalmente si applica il termine generale di prescrizione, non il termine decadenziale previsto per l'iscrizione a ruolo dell'atto originario.
- L'omessa pronuncia del giudice su un motivo o un'eccezione deve essere denunciata in Cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; indicare soltanto la violazione di legge o il vizio di motivazione può comportare l'inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si contesta la motivazione di un atto, occorre riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione dove l'atto è stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio.
- La Cassazione non è un ulteriore giudice di merito e non può sostituirsi al giudice precedente esaminando per la prima volta domande o eccezioni che non siano state correttamente devolute e censurate.
- La definitività dell'accertamento tributario rafforza la posizione dell'amministrazione nella fase di riscossione; per contestare efficacemente l'atto successivo occorre quindi dimostrare, ad esempio, l'intervenuta prescrizione, vizi propri dell'atto oppure l'inesistenza o l'erroneità del titolo definitivo.
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