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Ordinanza

Ordinanza n. 1369/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202402162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e dell’assenza di osservazioni da parte dell’amministrazione resistente, dichiarando cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda incidentale di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Domanda incidentale di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., relativa all’istanza di accesso documentale agli atti della modifica della graduatoria concorsuale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi a un concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per posti di ricercatore presso INDIRE, inclusi la graduatoria definitiva, il bando, la nomina della commissione e i verbali della commissione. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la successiva modifica della graduatoria e aveva chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il riconoscimento del diritto di accesso agli atti richiesti con istanza ex art. 22 della legge n. 241/1990 del 14 novembre 2025. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda incidentale di accesso.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    domanda incidentale proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di accesso proposta nel giudizio; la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ha riguardato tale domanda.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990

    La norma è richiamata quale fondamento dell’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda incidentale di accesso agli atti e tale sopravvenienza è dichiarata dalla parte interessata senza contestazioni dell’amministrazione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a quella domanda.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativa alla domanda incidentale di accesso non determina, di per sé, la definizione delle ulteriori domande di annullamento eventualmente proposte nel medesimo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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