Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 199/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024, notificata all’Amministrazione, non appellata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, alla data della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 199/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 199/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 giugno 2024, notificata all'Amministrazione, non appellata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato nel corso del giudizio. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, quantificate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, poiché l'adempimento era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione ottempera integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, purché la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, potendo il giudice porre le spese a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.