Cassazione Penale, Sentenza n. 8562/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per raccolta illecita di scommesse. Ha articolato quattro motivi: (1) violazione di diritto comunitario e discriminazione verso un operatore maltese escluso o non partecipante al bando concessorio nazionale, con la conseguenza che la raccolta in Italia per conto di tale operatore non sarebbe illecita; (2) assenza dell'elemento soggettivo per errore di diritto inevitabile, avendo egli agito in buona fede e avendo ricevuto rassicurazioni dai legali del bookmaker e ritenuto legittima la condotta in base a pronunce comunitarie; (3) intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 17 t.u.l.p.s. in rapporto all'art. 110 t.u.l.p.s.; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante fosse incensurato e professasse buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinente al percorso motivazionale della Corte territoriale la questione della presunta discriminazione dell'operatore estero poiché la sentenza d'appello ha fondato la responsabilità sull'attività del gestore che mette a disposizione il conto gioco e consente la giocata occultando il reale autore, rendendo irrilevante il collegamento con il bookmaker estero. Sul punto dell'errore di diritto la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile: il ricorrente, pur dubbioso, non ha interpellato autorità pubbliche e quindi doveva astenersi o compiere accertamenti maggiori. La questione della prescrizione non è stata ritenuta proponibile davanti a questa Corte perché non risultano atti di impugnazione relativi al capo d'imputazione pertinente. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato che la loro concessione richiede elementi positivi che il ricorrente non ha allegato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 4 e 4-bis
artt. 4 e 4-bis legge 13/12/1989 n.401
La normativa è stata applicata per la contestazione della raccolta illecita di scommesse; la Corte ha ritenuto che la condotta del gestore che rende disponibile il conto gioco e consente scommesse occultando il reale operatore integra la fattispecie, indipendentemente dalla situazione autorizzatoria del bookmaker estero.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), art. 17, comma 1 e art. 110, comma 1
art. 17, comma 1 t.u.l.p.s.; art. 110, comma 1 t.u.l.p.s.
Riferimento al capo d'imputazione contravvenzionale; la Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione non poteva essere accolta in cassazione per mancata impugnazione specifica nel giudizio d'appello.
Art. 62-bis c.p. (riforma sulle attenuanti generiche)
La Corte ha ricordato che, dopo la riforma, le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione: la semplice assenza di precedenti non è sufficiente a giustificare il riconoscimento della diminuente.
Art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre, in caso di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente la somma in € 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quanto alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La responsabilità penale per raccolta di scommesse può sussistere indipendentemente dalla posizione autorizzatoria di un bookmaker estero quando il gestore locale mette a disposizione il conto gioco e permette scommesse occultando il reale soggetto che opera: il collegamento con l'operatore estero diviene irrilevante se la condotta locale costituisce modalità di raccolta illecita.
- L'errore di diritto non è automaticamente scusabile: in presenza di dubbi sulla liceità dell'attività l'agente ha l'onere di astenersi o di rivolgersi a autorità competenti; le sole rassicurazioni di soggetti privati o la giurisprudenza non univoca non bastano a integrare l'ignoranza inevitabile.
- Eccezioni di prescrizione o questioni processuali rilevanti devono essere tempestivamente e specificamente formulate nei gradi di merito; se non correttamente dedotte in appello, non possono essere efficacemente proposte in cassazione.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche occorrono elementi positivi che giustifichino la speciale considerazione: la mera assenza di precedenti non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis.
- In cassazione l'impugnazione deve confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: motivazioni generiche o questioni non attinenti al decisum della Corte territoriale possono renderla inammissibile.
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