Cassazione Civile, Ordinanza n. 00533/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società agricola un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando maggior imponibile ai fini IVA e IRAP sulla base della ritenuta fittizietà di fatture emesse da un soggetto che svolgeva attività di addestramento cavalli. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che la decisione di merito fosse viziata da difetto di motivazione e da motivazione apparente o inesistente, e che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'inesistenza delle operazioni senza corretta applicazione delle regole sull'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti. Nelle more del giudizio di cassazione, la società ha depositato memoria dichiarando di avere definito la controversia in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con documentazione attestante i pagamenti, sostenendo così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso. Ha rilevato che, pur non emergendo con chiarezza dalla documentazione il collegamento tra la rottamazione depositata e l'avviso di accertamento impugnato, la società aveva comunque manifestato in modo inequivoco il proprio disinteresse alla prosecuzione della causa per avere aderito alla definizione agevolata. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopraggiunta carenza di interesse alla prosecuzione, disponendo che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata
è richiamato come base procedurale della proposta di definizione accelerata, poi non accolta dalla società
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
definito la controversia ai sensi dell’art. 6
viene evocato dalla parte ricorrente come titolo della definizione agevolata che avrebbe determinato il venir meno dell'interesse al giudizio
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nei motivi come parametro del vizio di motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi come norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione in materia tributaria
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
invocato per la disciplina dell'accertamento e del relativo riparto probatorio in materia di operazioni inesistenti
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel motivo di violazione di legge in tema di IRAP
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di violazione di legge in tema di IVA
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio processuale per nullità della sentenza
Massime di principio
- Se la parte ricorrente dichiara e documenta, anche nel corso del giudizio di legittimità, di avere definito la controversia in via agevolata e manifesta così il disinteresse alla prosecuzione, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio per carenza di interesse assorbe l'esame delle doglianze di merito e di motivazione formulate con il ricorso.
- Ai fini della declaratoria di estinzione rileva la chiara volontà della parte di non coltivare ulteriormente la lite, anche se la documentazione prodotta non consenta di ricostruire in modo completo il collegamento tra i pagamenti o la definizione agevolata e l'atto impugnato.
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