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Sentenza

Sentenza n. 521/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - in parte qua, del parere 0000886-P del Ministero della Cultura del 23.1.2023, pubblicato sul portale VIA del MASE in data 27.1.2023, nella parte in cui l'Amministrazione ha affermato che il progetto “non ricade in area idonea” ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 (doc. 1); - nonché, ove occorra, e nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna - Primo Ambito Omogeneo, proposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 59/36 del 13.12.2005, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24.5.2006 e definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, quest'ultima pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 30 dell'8.9.2006, nonché delle Norme Tecniche di attuazione del Piano e relativi allegati (ivi comprese le cartografie); con i motivi aggiunti del 5 giugno 2025: - nei limiti dell’interesse azionato, della nota prot. n. 62535 del 2.04.2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha notificato alla Società l’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 (doc. 4); - nei limiti dell’interesse azionato, degli atti relativi alla procedura di deferimento della procedura in Consiglio dei ministri, acquisiti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 19.05.2025 (doc. 5), e in particolare: (i) la nota del MASE prot. n. 61306 del 1.04.2025 con la quale è stato proposto al Capo di Gabinetto del MASE il deferimento in Consiglio dei Ministri (doc. 6); (ii) la nota prot. 77024 del 23.04.2025 con la quale il Capo di Gabinetto del MASE ha trasmesso gli atti al Consiglio dei Ministri (doc. 7); - della nota del Ministero della Cultura prot. n. 19328-P del 3.07.2024 (doc. 8); e per l’accertamento: - ove occorra, dell’inefficacia del parere del Ministero della Cultura espresso con nota prot. n. 886 del 23.01.2023, nonché della formazione del silenzio-assenso quanto all’atto di competenza del MIC ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del TUA e dell’art. 17-bis della legge n. 241/90; con la conseguente condanna: - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Giustizia amministrativa202300226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo del Ministero della Cultura nell’ambito della procedura VIA, atti di deferimento della procedura al Consiglio dei Ministri e successivi atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’avvio della VIA per un impianto agrivoltaico di circa 25,8 MWp, da realizzare su circa 37 ettari di terreno agricolo nei Comuni di Serramanna e Samassi. Nel procedimento, la Regione e la Soprintendenza hanno evidenziato l’interferenza con la fascia di rispetto del Fiume Gora Figuera, la destinazione agricola dell’area e la presenza di reperti archeologici. Il Ministero della Cultura ha quindi espresso parere negativo, rilevando anche che le aree non erano classificabili come idonee ai sensi del d.lgs. n. 199/2021. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha successivamente approvato lo schema di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale; il Ministero dell’Ambiente, rilevato il contrasto tra le posizioni ministeriali, ha attivato la procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988. Con il ricorso e i motivi aggiunti la società ha contestato, da un lato, il deferimento, sostenendo che il parere del Ministero della Cultura fosse ormai inefficace per tardività e che si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990; dall’altro, ha sostenuto che l’area fosse idonea per legge ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e che, conseguentemente, il parere negativo del Ministero della Cultura non fosse vincolante. Ha inoltre contestato i rilievi paesaggistici, agricoli e archeologici posti a fondamento del parere.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso l’applicabilità del silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di VIA, poiché l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 prevede una disciplina speciale per fronteggiare l’inerzia o il ritardo nel concerto tra le amministrazioni competenti, mediante il potere sostitutivo e l’adozione di un provvedimento espresso. Ha inoltre ritenuto non dimostrata l’idoneità legale dell’area ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Trattandosi di aree agricole, la società avrebbe dovuto dimostrare il presupposto specifico della vicinanza, entro 500 metri, a zone industriali, artigianali o commerciali, cave o miniere, previsto dalla lett. c-ter); tale elemento non risultava dagli atti né era stato allegato. La lett. c-quater), relativa alle aree non sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, non poteva essere utilizzata autonomamente, essendo espressamente subordinata alle precedenti lettere, tra cui la lett. c-ter). Il Collegio ha poi rilevato che il parere negativo del Ministero della Cultura era plurimotivato e fondato anche su elementi concreti non specificamente contestati: la destinazione e conduzione agricola e forestale dell’area, la disciplina protettiva del PPR, l’assenza di prova della funzionalità dell’impianto rispetto a una propria azienda agricola e il rischio archeologico connesso ai reperti rinvenuti e a un possibile insediamento romano. Poiché la società aveva censurato solo alcuni profili motivazionali di atti plurimotivati, le censure non potevano condurre all’annullamento. Spese integralmente compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale richiesto dalla società.

  • art. 25 d.lgs. n. 152/2006

    Prevede la disciplina speciale di definizione della VIA e strumenti sostitutivi per evitare lo stallo derivante dall’inerzia o dal ritardo nel concerto tra amministrazioni; tale disciplina esclude l’applicazione del silenzio-assenso generale dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990.

  • art. 17-bis legge n. 241/1990

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica ai procedimenti di VIA, quando la disciplina speciale della VIA prevede specifici meccanismi per superare l’inerzia mediante un provvedimento espresso.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988

    Costituisce la base normativa della procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri per la risoluzione del contrasto tra le amministrazioni coinvolte nella procedura.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    c-ter) … 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere

    Per le aree agricole l’idoneità legale richiede la dimostrazione dello specifico presupposto della collocazione entro 500 metri dalle zone o dagli impianti indicati dalla norma. La previsione della lett. c-quater) non opera autonomamente, poiché è fatta salva la disciplina delle precedenti lettere, tra cui la lett. c-ter).

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato dalla ricorrente in relazione agli elenchi dei beni paesaggistici; il TAR chiarisce comunque che l’eventuale esclusione del vincolo non renderebbe automaticamente l’area idonea ai sensi del d.lgs. n. 199/2021.

  • art. 143, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato in relazione alla tutela paesaggistica del corso d’acqua individuato dalla Regione e dal Ministero della Cultura.

  • artt. 28-30 NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

    Sono richiamati quale disciplina protettiva delle aree a consolidata destinazione e conduzione agricola e forestale, ostativa a trasformazioni incompatibili con il pregio paesaggistico e naturalistico.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990 non trova applicazione quando la disciplina speciale dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 prevede propri strumenti sostitutivi per superare l’inerzia o il ritardo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Per le aree agricole, l’idoneità legale ai fini dell’installazione di impianti da fonti rinnovabili richiede la dimostrazione dei presupposti specificamente previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. n. 199/2021, tra cui la collocazione entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali, cave o miniere; la sola assenza di un vincolo paesaggistico non rende automaticamente idonea l’area.
  • La previsione dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021, relativa alle aree non sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, opera fatto salvo quanto previsto dalle lettere precedenti e non può essere invocata per eludere il regime specifico applicabile alle aree agricole.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità autonoma di motivi, il ricorrente deve contestare specificamente ciascuna ragione idonea a sorreggerlo; la mancata impugnazione di uno solo dei motivi autonomamente sufficienti conduce al rigetto, anche se altre censure risultano fondate.
  • Le valutazioni paesaggistiche e archeologiche delle amministrazioni competenti, ove basate sull’analisi concreta dello stato dei luoghi, costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-valutativa e possono sorreggere il diniego quando il ricorrente non dimostri l’erroneità dei presupposti o l’illegittimità delle ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàVincoli e piani paesaggisticiImpianti da fonti rinnovabili
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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