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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione l'11 maggio 2024 e divenuta irrevocabile, che aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero, nonostante il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, non avendo quest'ultima contestato la mancata esecuzione dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, con riferimento al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, eventualmente avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato; il giudice ha ordinato l'esecuzione del titolo e ha previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni statali è stato ritenuto decorso senza che il titolo giudiziale fosse eseguito.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la disciplina applicabile tramite rinvio alle norme processuali civili.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone l'attribuzione di una prestazione amministrativa, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine assegnato.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo esecutivo e della sua definitività, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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