Cassazione Penale, Ordinanza n. 24572/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo una modifica della decisione di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 19/06/2025. L'unico motivo dedotto riguarda il trattamento sanzionatorio: contestava la valutazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla recidiva reiterata specifica, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel non effettuare il giudizio di comparazione. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi e che la recidiva qualificata è sottratta al bilanciamento con le attenuanti generiche; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale è ritenuto inconferente perché riferito alla diversa comparazione tra recidiva qualificata e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
È richiamato solo per chiarire che l'intervento della Corte costituzionale concerne la comparazione tra recidiva qualificata e questa specifica attenuante, non il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata specifica è considerata recidiva qualificata e, secondo la Corte, non è oggetto di comparazione con le attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La recidiva qualificata non è soggetta al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche.
- Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla recidiva qualificata è pertinente solo quando si discuta della comparazione con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., e non quando il tema sia il bilanciamento con le attenuanti generiche.
- Il motivo di ricorso che contesti senza specifici vizi una motivazione di merito corretta sul punto del bilanciamento tra recidiva qualificata e attenuanti generiche è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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