Regolamento (UE) 2021/623
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/623 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le mappe delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La Commissione interviene per allineare tali zone all’evoluzione epidemiologica più recente e garantire continuità rispetto alla precedente decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le modifiche hanno efficacia dal 21 aprile 2021, data di applicazione del nuovo regime europeo di controllo della malattia.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando l’elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, più precisamente, alle zone territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 come zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana. Incide quindi sui movimenti di suini detenuti e selvatici, nonché sui relativi prodotti, nelle aree interessate di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le nuove delimitazioni sono adottate per riflettere l’attuale situazione epidemiologica e si applicano dal 21 aprile 2021, in continuità con il nuovo quadro della sanità animale; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/623 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana. L’obiettivo è aggiornare le zone soggette a restrizioni alla luce della situazione epidemiologica più recente nell’Unione, garantendo coerenza con il regime previgente fondato sulla decisione di esecuzione 2014/709/UE e una transizione ordinata al nuovo quadro applicabile dal 21 aprile 2021.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla redditività degli allevamenti, oltre a perturbare gli scambi intra-UE e le esportazioni verso Paesi terzi. Il regolamento (UE) 2016/429 costituisce il quadro generale di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili; in tale contesto, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ha introdotto misure speciali di controllo per le zone soggette a restrizioni I, II e III. Poiché la situazione epidemiologica è dinamica e nel frattempo mutata, il presente atto aggiorna tali zone per riflettere l’assetto effettivo della malattia nell’Unione.
Rapporto con gli atti precedenti
I considerando chiariscono che la decisione di esecuzione 2014/709/UE, che stabiliva misure di protezione contro la peste suina africana, si applicava fino al 21 aprile 2021 ed era stata da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544. L’allegato della decisione, così aggiornato, rappresenta il riferimento epidemiologico cui si allinea l’allegato I del nuovo regolamento di esecuzione 2021/605. L’intervento evita discontinuità regolatoria tra la cessazione della decisione e l’applicazione del nuovo regime.
Modifica normativa principale
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sia sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del regolamento in esame. La modifica non introduce un nuovo schema di misure, ma aggiorna in dettaglio la mappatura delle aree soggette a restrizioni, distinguendo tre livelli di rischio/limitazione: zone I, II e III. Le delimitazioni sono descritte con estrema precisione, spesso per singole municipalità, distretti, comuni, frazioni o porzioni di territorio individuate da strade, ferrovie, fiumi e confini amministrativi.
Ambito territoriale delle restrizioni
L’allegato riformulato comprende zone soggette a restrizioni in numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. In Germania, ad esempio, vengono dettagliate aree in Brandenburg e Sachsen; in Italia la parte III include l’intero territorio della Sardegna; in Romania la parte III ricomprende numerosi județe e l’area di Bucarest. La struttura dell’allegato è funzionale all’applicazione territoriale delle misure di contenimento previste dal regolamento 2021/605.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma ne fissa l’applicazione al 21 aprile 2021. Questa scelta risponde all’urgenza sanitaria e all’esigenza di far coincidere l’operatività del nuovo allegato con quella del regolamento (UE) 2021/605, assicurando uniformità temporale nel passaggio al nuovo regime.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori della filiera suinicola, per i veterinari e per i professionisti che assistono imprese agricole e commerciali, il regolamento è rilevante perché definisce le aree in cui si applicano limitazioni e controlli specifici sulla movimentazione di animali e prodotti. In concreto, la corretta individuazione della zona di appartenenza è decisiva per verificare gli obblighi applicabili, le eventuali restrizioni agli spostamenti e la compatibilità con gli scambi intra-UE. L’atto ha quindi un contenuto eminentemente territoriale e operativo, volto a contenere la diffusione della peste suina africana nel mercato interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento. La sostituzione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in numerosi Stati membri, sulla base della situazione epidemiologica corrente.
Coerenza con il regime precedente e continuità normativa
I considerando evidenziano che la precedente decisione di esecuzione 2014/709/UE, applicabile fino al 21 aprile 2021, era stata da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544. L’intervento mira a far coincidere il nuovo allegato del regolamento 2021/605 con le zone già individuate nella decisione precedente, assicurando una transizione agevole tra i due quadri normativi.
Decorrenza e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. La Commissione motiva tale scelta con l’urgenza della situazione epidemiologica e con l’avvio di applicazione del regolamento (UE) 2021/605 nella medesima data.
Base giuridica e natura dell’atto
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Il regolamento precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto territoriale dell’allegato
L’allegato elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni suddividendole in Parte I, Parte II e Parte III. Le aree interessano soprattutto ampie porzioni di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con delimitazioni puntuali per regioni, distretti, comuni, municipalità e porzioni di territorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1017
- Regolamento · 15 apr 2021Regolamento (UE) 2021/612
- Regolamento · 15 apr 2021Regolamento (UE) 2021/618
- Regolamento · 15 apr 2021Regolamento (UE) 2021/619
- Regolamento · 15 apr 2021Regolamento (UE) 2021/620
- Regolamento · 15 apr 2021Regolamento (UE) 2021/621
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →