Sentenza del 26/09/2022 n. 4051 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario-Atti impugnabili-Estratto del ruolo-Non impugnabilità-Art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021 n.146-Applicabilità ai giudizi pendenti-Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il divieto di impugnabilità dell'estratto del ruolo previsto dall'art. 3‑bis del d.l. n.146/2021 si applica anche ai giudizi pendenti, poiché la norma incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere e non su uno degli effetti dell'impugnazione. È richiamata la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n.26283/2022.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'estratto del ruolo; la questione era se il divieto di impugnabilità dell'estratto del ruolo, introdotto dall'art. 3‑bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.146 (come inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215), si applicasse anche ai giudizi pendenti o solo ai procedimenti instaurati successivamente.
Norme richiamate
d.l. 21 ottobre 2021 n.146, art. 3‑bis
Introduzione del divieto di impugnabilità dell'estratto del ruolo salvo eccezioni previste dalla norma; applicabile anche ai procedimenti pendenti perché incide sulla pronuncia ancora da rendere.
legge 17 dicembre 2021 n.215 (conversione d.l. n.146/2021)
Ha inserito in sede di conversione l'art. 3‑bis; conferma la portata normativa del divieto di impugnabilità.
Cass. SS.UU. 26283/2022
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'applicabilità del divieto di impugnabilità dell'estratto del ruolo ai giudizi pendenti.
Massime di principio
- Il divieto di impugnare l'estratto del ruolo previsto dall'art. 3‑bis d.l. n.146/2021 si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della norma quando la disposizione incide sulla decisione ancora da adottare.
- La norma va intesa come limitazione dell'impugnabilità dell'estratto del ruolo salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge: verificare sempre la sussistenza di eventuali deroghe normative.
- In casi analoghi valutare se l'atto contestato incide direttamente sulla pronuncia da rendere o su effetti già consolidati; se incide sulla pronuncia, la nuova norma di impugnabilità può trovare applicazione anche in giudizi pendenti.
- Se l'impugnazione dell'estratto del ruolo è esclusa, il contribuente dovrebbe verificare altri rimedi o elementi impugnabili (ad es. l'atto impositivo originario) o le eccezioni previste dalla norma per tutelare posizioni sostanziali.
- Richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Cass. SS.UU. 26283/2022) per orientamento uniforme in caso di dubbi sull'applicabilità della norma ai procedimenti pendenti.
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